Firmato a Roma il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro UNEBA 2010-2012

Mercoledì 8 maggio a Roma è stato sottoscritto tra Uneba, Cils/Fp, Cisl/Fisascat, Cgil/Fp ed Uil/Uiltucs l’accordo per il rinnovo del ccnlL Uneba relativamente al periodo 2010-12.

Gli aumenti tabellari medi sono di euro 50 (per il livello 4/s) in tre tranches: euro 20,00 dal 1.12.12, euro 15,00 dal 1.7.13 ed euro 15,00 dal 1.10.13.

Le retribuzioni livello per livello – Vai alla tabella

Il pregresso è compensato mediante una erogazione “una tantum” di euro 135,00 medi, pagabili con le competenze di settembre 2013, con assorbimento e definitiva revoca dell’indennità di vacanza contrattuale.

Una tantum – Vai alla tabella

ELEMENTO SALARIALE TERRITORIALE

Dal 2014 è previsto un elemento salariale territoriale di euro 13 mensili medi da contrattare in sede regionale, con particolari clausole di salvaguardia e garanzia per le situazioni prive di contrattazione decentrata. Detto elemento territoriale dovrà essere collegato alla produttività ed avere le caratteristiche per beneficiare della detassazione dell’ Irpef.

ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA

Dal 2014 andrà in vigore a favore del personale dipendente una forma di assistenza integrativa sanitaria e dal 2015 la previdenza integrativa a fini pensionistici, con contribuzioni paritetiche tra Enti e lavoratori.

SERVIZI ESSENZIALI

Il nuovo CCNL ha risolto molte criticità della parte normativa, ormai obsoleta, ma soprattutto derivanti dalla evoluzione legislativa nel frattempo intervenuta e soprattutto dalla riforma del mercato del lavoro (legge 92 del 2012).

Saranno considerati servizi essenziali, ai fini delle garanzie minime in caso di sciopero, tutti i servizi rappresentati da Uneba: residenziali, semiresidenziali, domiciliari ovvero stagionali.

CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI E ASSEMBLEE

In attuazione di direttive UE recepite dall’ordinamento nazionale, sono state definite materie e procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori negli Enti con più di 50 dipendenti.

Sono state anche definite alcune migliori modalità per lo svolgimento delle assemblee, mentre gli Enti di minori dimensioni potranno trattare con i sindacati territoriali frequenze differenziate e più dilazionate per il versamento dei contributi sindacali.

CONTRATTI A TERMINE

Sono state introdotte importanti deroghe per i contratti a termine, che come noto nel nostro settore sono uno strumento indispensabile soprattutto per la sostituzione delle assenze, rispetto alla riforma del mercato del lavoro che in questa materia aveva introdotto vincoli di nessuna utilità né per i lavoratori né per l’occupazione. In particolare, gli intervalli tra un contratto e l’altro sono ritornati ai precedenti 20 giorni (contratto inferiore a sei mesi) e 30 giorni (contratto superiore ai sei mesi), qualsiasi fosse la motivazione per la quale sia stato stipulato il contratto a termine, quindi anche al di fuori delle astruse casistiche introdotte dalla legge.

La durata massima individuale del contratto a termine, sia continuativa che frazionata, sale a 42 mesi. Il numero dei contratti a termine possibili non è soggetto al massimale del 30% in presenza di finalità sostitutive nonché di attività stagionali di Case per Ferie, Villaggi-vacanze o soggiorni climatici.

RIPOSO GIORNALIERO

Analogamente si è provveduto a derogare in modo più preciso e specifico alla continuità del riposo giornaliero che sarà pari ad 8 ore, con possibilità di scendere a 7 ore al livello decentrato.

PART TIME E APPRENDISTATO

Il contratto part time è stato adeguato alla normativa intervenuta, mentre è stato introdotto ex-novo il contratto di apprendistato, che tuttavia non potrà essere applicato a profili sanitari espressamente elencati dall’accordo.

I diritti di alcune particolari categorie di lavoratori svantaggiati sono stati ridefiniti più puntualmente.

STUDIO, MALATTIA, INFORTUNIO

Il diritto allo studio è stato assoggettato a regole più precise, ed in ogni caso il nuovo CCNL privilegia la qualificazione professionale legata alle specifiche esigenze del servizio.

Una completa e puntuale regolamentazione è stata data ai casi in cui al lavoratore venga certificata una perdita, totale o parziale, dell’idoneità lavorativa sia a titolo provvisorio che permanente.

La novità più significativa concerne il trattamento di malattia. Il computo della conservazione del posto in caso di assenza continuativa o frammentaria diviene di 365 giorni calcolabili su un “triennio mobile” a partire da un qualsiasi evento in corso. Sono tuttavia esclusi da tale computo i casi di gravi malattie opportunamente certificate.

Il datore di lavoro anticiperà solo l’80% delle indennità Inail in caso di infortunio.

Nuove fattispecie sono state introdotte nell’ambito del codice disciplinare. La materia degli appalti è stata modificata con l’obiettivo di facilitare, per gli Enti Uneba, sia l’acquisizione di aziende o di rami di azienda che l’esternalizzazione di attività.

TRATTAMENTO ECONOMICO PROGRESSIVO

E stato infine concordato un “Trattamento economico progressivo” da riservare ai futuri assunti, i quali matureranno progressivamente alcuni diritti nell’arco di un triennio dall’assunzione. Tali diritti sono gli scatti di anzianità, le RoL e la quattordicesima mensilità. Queste misure in alcuni casi hanno carattere sperimentale e sono finalizzate ad alleggerire il costo del lavoro ed incentivare nuove assunzioni.

MINIMI RETRIBUTI MENSILI CONGLOBATI

Gli arretrati di cui alla presente tabella saranno corrisposti al personale in forza alla data di firma del CCNL (8 maggio 2013) con la corresponsione delle competenze del mese di luglio 2013.


UNA TANTUM

A copertura del periodo 1.1.10 – 30.11.2012 verrà corrisposta al personale in forza alla data di firma del CCNL (8.5.2013) una somma a titolo di “una tantum” secondo gli importi contenuti nella presente tabella, da corrispondersi con le competenze del mese di settembre 2013.