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Modifiche agli statuti di odv , aps e onlus entro il 2 agosto 2019

(Riproponiamo un articolo del numero 2/2019 di Nuova Proposta, il bimestrale di Uneba, a firma di Sergio Zanarella)

Con la circolare del 27/12/2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dettato una serie di indicazioni utili per tutte le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione sociale e le Onlus iscritte nei relativi registri attualmente previsti dalle normative di settore. Tutti questi Enti devono infatti provvedere a modificare i loro statuti entro il 2 agosto 2019 al fine di adeguarli alle nuove disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore. La circolare contiene precisazioni utili a chiarire finalmente cosa dovranno contenere gli statuti degli Enti del Terzo Settore (Ets) e le modalità di approvazione delle relative modifiche.

Due le modalità possibili per apportare tali adeguamenti:

  • “semplificata”, applicando la maggioranza prevista per le deliberazioni ordinarie nello statuto di ciascun ente
  • “non semplificata”, applicando invece le procedure e la maggioranza qualificata previste normalmente per le modifiche statutarie all’interno dello statuto.

 

Nuovi enti ed enti già costituiti, cosa fare?
Attualmente siamo in una fase di transizione in cui la precedente normativa è stata abolita ed alcune disposizioni del nuovo Codice non possono essere ancora applicate in quanto non è ancora in funzione il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), mentre alcune disposizioni di carattere finanziario devono essere approvate dalla Commissione Europea. Il ministero ribadisce che gli statuti degli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 devono comunque già essere conformi alle disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore con esclusione di quelle clausole la cui operatività è collegata al funzionamento del Registro.

Con riguardo specifico alle ONLUS, le disposizioni di carattere fiscale del D.Lgs. n. 460/97, vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice, continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali (e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico, ossia a partire dal 2020). Le ONLUS, pertanto, sono tenute ad apportare al proprio statuto, entro il termine previsto, gli adeguamenti necessari, ma subordinandone l’efficacia alla decorrenza del termine ora descritto, con esplicita indicazione della contemporanea cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie: ad esempio dovranno continuare ad utilizzare l’acronimo Onlus, fintanto che risulteranno iscritte all’Anagrafe delle Onlus e specificare quindi che utilizzeranno la successiva diversa qualifica prescelta (ODV, APS o ETS) solo alla decadenza della qualifica di Onlus. Tanto l’eliminazione della locuzione o dell’acronimo Onlus quanto l’assunzione della nuova denominazione sociale contenente l’acronimo ETS dovranno essere inserite nello statuto attraverso clausole sospensive condizionate, per quanto riguarda l’efficacia, all’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali. Pertanto, in coerenza con il predetto orientamento, si deve ritenere che l’onere di adeguamento statutario sia da considerarsi adempiuto qualora entro il termine del 3 agosto 2019 siano deliberate le relative modifiche statutarie, anche laddove la loro efficacia, (sempre, beninteso, limitatamente alle ONLUS), potrà prodursi successivamente.

Le modifiche, se rispondono a un requisito obbligatorio previsto dal Codice del Terzo Settore, possono essere adottate con forma semplificata.

Denominazione sociale. La sigla Ets dovrà essere contenuta obbligatoriamente nello statuto ma l’obbligatorietà del suo utilizzo discende dall’iscrizione al Runts: per questo motivo, nello statuto si dovrà inserire una clausola che acquisterà efficacia automatica di integrazione della denominazione successivamente all’iscrizione al registro. Nei casi di qualifiche specifiche, prevale l’utilizzo di quest’ultime. È obbligatorio, infatti, utilizzare le sigle Odv, Aps e Ente filantropico per le singole qualifiche. L’uso di queste locuzioni è prioritario rispetto a quello di Ets (che rimane pertanto facoltativo). Stesso discorso per le cooperative sociali, per le imprese sociali e per le società di mutuo soccorso (anch’esse dotate di una qualifica specifica che rende facoltativa l’aggiunta dell’acronimo ETS nella corrispondenza o nella denominazione sociale). Le Reti Associative utilizzeranno la locuzione della singola sezione del RUNTS in cui saranno iscritte. Se non qualificabili specificamente (ad es. non si tratta né di ODV né di APS), dovranno invece utilizzare la sigla Ets. Gli “altri enti di terzo settore” (ossia gli enti privi di una qualifica specifica) dovranno usare la locuzione Ets. Gli enti costituiti secondo le norme del codice terzo settore dopo il 3 agosto 2017 devono inserire una clausola automatica integrativa per l’uso della locuzione Ets che acquisti efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente e per effetto dell’iscrizione al RUNTS.
Attività di interesse generale. Lo statuto di un Ets deve contenere obbligatoriamente la descrizione delle attività che intende perseguire ed a tal fine deve far riferimento all’art 5 comma 1 del Codice, in cui vengono elencate dalla lettera a) alla lettera z) tutte le attività considerate di interesse generale. L’individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale deve consentire una immediata riconducibilità a quelle elencate dal Codice e ciò potrà ottenersi attraverso la fedele riproduzione delle fattispecie previste dalla legge, anche con il richiamo della corrispondente lettera dell’art. 5 comma 1. Per maggiore chiarezza, è utile riportare ulteriori dettagli sui contenuti delle attività stesse, è quindi opportuno che nello statuto medesimo siano meglio descritte le specifiche attività svolte dai diversi Enti. Trattandosi di un adeguamento obbligatorio, è approvabile in assemblea con le maggioranze ordinarie consentite dall’Art. 101 comma 2 del Codice del terzo settore, ovvero con assemblea ordinaria.

Attività diverse. Se un Ets vuole esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali (che saranno definite da un apposito decreto attuativo) lo deve obbligatoriamente indicare nell’atto costitutivo o nello statuto, senza necessariamente riportare l’elenco specifico. Le attività diverse possono essere individuate successivamente a patto che nello statuto venga indicato l’organo di competenza che può operare questa scelta. Se nello statuto non è già prevista la possibilità di esercitare attività diverse, la modifica può essere effettuata entro il 2 agosto 2019 ma con modalità non semplificata (ossia in assemblea occorrerà la maggioranza qualificata per le modifiche statutarie). Se lo statuto, invece, prevede già la possibilità di esercitare attività diverse, le indicazioni sulla loro funzione “secondaria e strumentale” e sull’organo demandato alla loro individuazione, possono essere inserite con modalità semplificata (ossia modifica dello statuto deliberabile in assemblea con maggioranza ordinaria).

Raccolta fondi. Prevista all’articolo 7 del Codice del Terzo settore, è una facoltà concessa dal legislatore agli enti iscritti al Registro, a prescindere dalla sussistenza di una specifica disposizione dello statuto: l’inserimento di quest’ultima non appare pertanto necessaria affinché un ETS possa legittimamente raccogliere fondi presso il pubblico. Per capire meglio come sarà possibile esercitare tale attività da parte degli Enti del Terzo Settore occorre attendere l’emanazione di linee guida del Ministero del Lavoro.

L’assenza del fine lucrativo. E’ da intendersi come destinazione del patrimonio allo svolgimento dell’attività statutaria e di divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. Trattasi di adeguamento obbligatorio dello statuto, qualora non già contemplato nello statuto originario (era infatti un requisito statutario richiesto agli Enti del Terzo Settore già prima dell’avvento del Codice). L’adeguamento è quindi possibile utilizzando la procedura semplificata.

Devoluzione in caso di estinzione o scioglimento. Tale clausola è obbligatoria e lo statuto deve indicare l’eventuale destinazione ad altri Ets e quale organo dell’ente può operare questa scelta. L’eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere favorevole dell’ufficio del Runts: nella fase transitoria, quindi, le Onlus e gli enti non commerciali dovranno ricevere il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo quanto previsto dalle precedenti normative (quindi con esclusione, al momento, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali).

Diritto di esaminare i libri sociali. Tra le novità previste dal Codice è espressamente stabilito che negli statuti deve essere previsto il diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali, prevedendo in concreto le modalità con cui tale diritto può essere esercitato

Volontariato. Il Titolo III del Codice del Terzo Settore detta disposizioni riguardanti i volontari e l’attività di volontariato all’interno di tutti gli Enti del Terzo Settore; tali norme sono tutte già efficaci per cui gli enti che si avvalgono della presenza di volontari, devono adeguare eventuali incongruenze nei propri statuti. In particolare si prevede la possibilità da parte di tutti gli ETS di avvalersi di volontari nello svolgimento delle loro attività, con l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. E’ quindi obbligatorio rimuovere quelle disposizioni statutarie difformi alla legge per gli enti che si avvalgono di volontari e ciò può essere fatto sempre con procedura semplificata. Circa l’assicurazione obbligatoria dei volontari, non riguardando profili interni dell’ente, ma un obbligo di natura pubblicistica, non si richiede alcuna modifica statutaria e le relative disposizioni trovano immediata applicazione nei confronti degli enti che si avvalgono di volontari.

Ammissione dei soci. L’articolo 23 del Codice detta norme in ordine al carattere aperto delle Associazioni e delle procedure per l’ammissione di nuovi soci, prevedendo che se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un’associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo Settore l’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
Se quindi un Ets vuole indicare eventuali deroghe di autonomia per l’ammissione di nuovi soci, ne deve definire le precise modalità nello statuto. Se decide di introdurre delle deroghe, deve indicare:

  • l’organo che può ammettere nuovi soci, diverso da quello di amministrazione
  • lasso di tempo entro cui l’ente può decidere dell’ammissione
  • i requisiti di ammissione ai nuovi associati e la relativa procedura di ammissione

In ogni caso, questi requisiti non possono essere discriminatori e devono essere in linea con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La circolare ribadisce che non sono derogabili, invece, la necessità di dare comunicazione all’interessato, l’annotazione sul libro soci, il principio secondo cui debba essere l’interessato a fare domanda di ammissione, non dare eventuale motivazione della deliberazione.
Parimenti derogabile con specifica clausola statutaria è il periodo minimo di iscrizione (tre mesi) ai fini dell’esercizio del diritto di voto, ex articolo 24, comma 1 del Cts, che, in coerenza con i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, potrà essere ulteriormente ridotto o non contemplato, ma non aumentato, non essendo la norma derogabile “in peius” nei confronti dell’associato.
Competenze inderogabili dell’Assemblea. L’articolo 25 del Codice Unico prevede delle competenze che necessariamente devono essere attribuite dallo statuto associativo all’Assemblea, per cui il relativo adeguamento statutario è obbligatorio nel caso non vengano rispettati i principi enunciati. Considerato che tra le competenze inderogabili individuate dall’articolo 25 alcune riguardano la vita ordinaria dell’associazione mentre altre assumono tipicamente carattere straordinario, in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell’associazione (ad esempio le delibere sulle modificazioni dell’atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell’ente), la disciplina statutaria individuerà in maniera puntuale le due modalità con cui può deliberare l’ organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse. In caso di assenza di disposizioni specifiche, risulta applicabile l’art. 21 del codice civile.

Pertanto:

1) in via ordinaria le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l’assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

2) le delibere volte a modificare l’atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il codice civile consente alle associazioni riconosciute di individuare un diverso quorum per la validità delle delibere di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, mentre non sono derogabili le prescrizioni in materia di delibera di scioglimento. Qualora tuttavia gli associati intendano discostarsi dalle disposizioni codicistiche, occorre ricordare che il principio democratico cui il legislatore ha voluto improntare le forme associative nell’ambito del Terzo Settore, che deve trovare la massima espressione proprio nel funzionamento dell’organo assembleare, impone che l’approvazione delle modifiche dello statuto, sia posta in essere in ogni caso con una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell’organo deliberante più elevato di quello ordinario. In questo modo si previene che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali dell’organizzazione dell’ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci, ledendo irreparabilmente il principio democratico.

Organo di amministrazione. Lo statuto deve contenere obbligatoriamente funzioni, composizione, funzionamento (se collegiale): queste modifiche, quindi, si possono adottare con procedura semplificata. Per le fondazioni del Terzo Settore, è necessario inserire la previsione di un organo di amministrazione.

Organo di controllo. Gli Ets obbligati ad avere l’organo di controllo (tutte le fondazioni e gli enti con patrimonio destinato ad uno scopo e le associazioni che superino i limiti dimensionali previsti dall’art.30 del Cts) devono espressamente disciplinarlo nel proprio statuto. Le associazioni che nel tempo acquisiscano i requisiti per cui diventi obbligatorio l’organo di controllo, possono prevedere nello statuto una clausola per cui le indicazioni diventeranno operative solo al verificarsi di determinate condizioni. L’attribuzione all’organo di controllo dei compiti di revisore legale dei conti è obbligatoria solo per gli enti con patrimonio destinato.
Giova ricordare che tutti gli enti che procederanno alle modifiche statutarie oltre il termine del 2 Agosto non godranno della possibilità di utilizzare la procedura semplificata, dovranno quindi deliberare le integrazioni richieste con assemblee straordinarie.
Ricordiamo inoltre che per un quadro generale sulla riforma del Terzo Settore è possibile consultare il Vademecum Uneba.

Qui tutti gli articoli di www.uneba.org sulla Riforma del Terzo Settore

5 Comments

  1. Buongiorno.
    Per le Onlus come la nostra che non hanno l’obbligo di avere un Odv, va comunque indicato nello statuto?.
    Cordialmente.
    Giovanni Cutillo
    PENSIONATO ZANABONI ONLUS
    VOGHERA
    038343364 2049

    • Buongiorno,
      come ci spiega Uneba Lombardia, l’ obbligo di Odv non è previsto nè dal dlgs 117 nè dal 112 ma è obbligatorio solo, e non in termini statutari, per enti che hanno un budget rilevante di fondo sanitario nel Sistema Sanitario Regionale lombardo
      Grazie,
      redazione https://www.uneba.org

  2. Con alcuni amici abbiamo deciso di costituire una corale folcloristica ed avremmo bisogno del riferimento ad uno statuto tipo che contenga anche le disposizioni previste dalla legge o decreto che impone modifiche da attuare entro il 2 agosto 2019.
    Poiché siamo tutti … pensionati ci potete aiutare?
    Grazie e cordiali saluti
    Elio Bitritto

  3. Gentilissimi

    Da quando un’associazione ONLUS che abbia portato a termine tutte le procedure per il cambio statuto entro i termini, potrà utilizzare l’acronimo ODV?

    Grazie infinite.

    • Buongiorno, come ci confermano i nostri esperti, se l’ente vuole diventare una odv può già chiedere ora l’iscrizione all’albo delle Odv , modificando previamente lo statuto ai termini degli art 32 e seguenti del Codice del Terzo Settore, senza necessità di attendere il 30 giugno 2020.


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