Potremo ringraziare i SS.Patroni per la loro protezione come sempre. Almeno per il 2012.

Entro il 30 novembre 2011 non è stato emanato il decreto del presidente del consiglio dei ministri previsto dalla legge 148/11 di conversione del decreto legge 138/11 (Manovra di Ferragosto), che avrebbe dovuto apportare,  per l’anno 2012,  modifiche alle date  di celebrazione di alcune festività, in particolare dei SS.Patroni.

In assenza di questo decreto, la situazione resta quella di prima.

Pertanto in ciascuna località in cui il dipendente presta attività lavorativa la ricorrenza del Santo Patrono resta giorno festivo ai fini dell’applicazione della normativa di cui all’art. 54 del CCNL Uneba, che riportiamo qui di seguito.

Art. 54 del contratto Uneba

Festività nazionali e infrasettimanali

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione, Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Assunzione di Maria SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono.
In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la retribuzione di cui all’art.43.
I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente accantonamento che potrà confluire nella Banca – Ore di cui all’ art.66.
Nel caso che le esigenze di servizio non permettano il predetto accantonamento, l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggiorate sulla base di quanto previsto dall’art. 52 lettera c).
In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione di cui all’art. 43.
In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale non domenicale la lavoratrice ed il lavoratore avranno diritto all’ accantonamento in Banca Ore di cui all’ art.66 di un giorno di riposo retribuito.
In caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra festività sostitutiva.
Le parti convengono che nelle Istituzioni e nelle unità operative in cui sono adottate articolazioni annuali dell’orario di lavoro ai sensi dell’art.50 ottavo comma, che contemplino nel monte ore di riposo anche le festività di cui sopra, le lavoratrici ed i lavoratori non avranno diritto ad alcun ulteriore giorno di riposo. Le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori, se in servizio nelle suddette festività, avranno diritto alla maggiorazione prevista dall’ art. 53 lett. c).