La Regione Lombardia approva un atto di indirizzo per il settore sociosanitario “successivo alla Fase 1 dell’emergenza epidemiologica” e riapre alle visite nelle strutture residenziali.
Lo fa con la delibera della giunta regionale XI/3226 del 9 giugno 2020 e il relativo Allegato 1. L‘Allegato 2 della delibera riguarda invece i servizi per la salute mentale e la sanità penitenziaria. Si fa inoltre riferimento a tutte le indicazioni normative nazionali e a quanto si può trasferire all’ambito sociosanitario della dgr 3115.
Regione Lombardia riassume i contenuti della dgr 3226 con questo comunicato stampa.
Agli enti erogatori la Regione chiede di predisporre un piano organizzativo gestionale e procedure e istruzioni operative per una serie di ambiti che l’atto di indirizzo/Allegato 1 indica nel dettaglio.
NUOVI CASI “Per i casi COVID-19 di futura eventuale insorgenza- si legge nell’Atto di indirizzo-, prevedere il tempestivo trasferimento presso strutture di ricovero a carattere sanitario, appositamente individuate. In via del tutto eccezionale, gli ospiti/pazienti in stato terminale o con condizioni di grave compromissione del quadro clinico, e pertanto non trasferibili dalla struttura ospitante, si può prevedere la prosecuzione dell’assistenza in struttura, adottando tutte le misure di massima sicurezza per il contenimento del contagio”.
COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI GESTORI – “Le ATS avvieranno, inoltre, tavoli locali di Coordinamento tra rappresentanti degli Enti gestori, ASST e ospedali privati per la condivisione di buone pratiche cliniche/assistenziali, la ricognizione di eventuali bisogni formativi in riferimento al COVID-19 e per la promozione di percorsi di integrazione tra la rete sociosanitaria/sociale e quella sanitaria”
VISITE – “Per tutta la durata dell’emergenza, l’accesso alla struttura da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti deve essere concesso eccezionalmente, su autorizzazione del responsabile medico della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previo accertamento dello stato di salute (con modulo di autodichiarazione), rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio”.
VIDEOCHIAMATE – “Qualora le condizioni di gravità clinica non lo consentano, andranno comunque garantiti sistemi di comunicazione alternativi tra utenti e familiari o, se non possibile, adeguate informazioni sull’andamento clinico. In particolare, eventuali limitazioni all’accesso fisico dei parenti non devono assolutamente produrre l’isolamento affettivo/relazionale con l’ospite e, quindi, le strutture residenziali devono assicurare contatti attraverso stanze vetrate, videochiamate o chiamate telefoniche, compatibilmente a possibili limitazioni funzionali e cognitive e, comunque, devono fornire ai familiari ogni informazione di aggiornamento clinico sui loro cari ricoverati o altre informazioni richieste.
NUOVI INGRESSI O RITORNI – “L’atto di indirizzo dà anche indicazioni sulle procedure che le unità d’offerta devono seguire in caso di ingresso di nuovo ospite o in caso di rientro da ricovero ospedaliero.
“È necessario che, almeno all’inizio della “fase 2”, i nuovi ingressi di ospiti/pazienti, soprattutto nelle RSA e RSD, sia limitata e comunque non superiore a 1/3 dei posti letto quotidianamente disponibili per i primi 14 giorni dopo il riavvio dei ricoveri, incrementabile a 2/3 nei successivi 14 giorni e, quindi, fino al ripristino delle regolari modalità degli ingressi, salvo diverse indicazioni ovvero rimodulati o nuovamente interrotti in base all’andamento epidemiologico. Quanto sopra è da intendersi sia per i letti liberi a contratto che per quelli liberi non a contratto, conteggiati separatamente”.
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