Su suggerimento di un associato a Uneba Veneto, abbiamo chiesto a uno degli Esperti che scrivono su www.uneba.org di analizzare una delle disposizioni della “Manovra d’estate” (decreto legge 78/2010, convertito con legge 122/2010), cioè l’obbligo che sia gratuita la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi pubblici.
Quindi compenso zero per tutti i consiglieri di amministrazione di una casa di riposo?
Vediamo l’intervento dell’esperto. Qui anche un articolo di Avvenire sullo stesso tema.
La disposizione introdotta con l’art. 6, comma 2 del decreto legge 78/2010, per certi versi sembra “drammaticamente” lapidaria: “[…]la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonchè la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica […]”.
Se da un lato il senso della norma è evidente, si cerca di evitare cioè che il contributo pubblico vada a riempire le tasche di amministratori e controllori, dall’altro la disposizione sembra essere del tutto spropositata ed arbitraria. Spropositata in quanto si nega il diritto alla percezione di un congruo compenso a chi ricopre tali cariche all’interno dell’ente. Arbitraria perché la stessa norma introduce delle esclusioni non giustificate a parità di contributo ricevuto (non si applica infatti a Onlus, associazioni di promozione sociale, Università, fondazioni ed enti di ricerca).
Molti sono i dubbi sollevati dalla norma in commento, e purtroppo ad oggi non esistono delle interpretazioni ufficiali da parte del legislatore. In particolare:
1- a quali contributi si riferisce la norma? Sarebbe interessante capire se la disposizione si applica ai soli contributi generici e/o a fondo perduto, ovvero anche a quei contributi corrisposti all’ente in base a convenzione, aventi natura di corrispettivo. Unico escluso ufficiale è il 5 per mille;
2- non c’è alcun riferimento alla significatività del contributo. Mi spiego meglio: il divieto sembra scattare indipendentemente dall’importo del contributo ricevuto, senza un’eventuale correlazione dello stesso con le entrate complessive dell’ente. A tal proposito in un tavolo tecnico svoltosi lo scorso fine settimana a Roma è stato ribadito che la norma fa riferimento a contributi di significativa entità. Ovviamente, è appena il caso di sottolineare, non c’è nulla di ufficiale ne tantomeno si è spiegato cosa si intenda per “significativa entità”!
L’eventuale compenso ad un direttore, che quindi non ricopre alcuna carica all’interno di organi collegiali, esula dalla norma in commento.
A fronte del quadro normativo esposto, non ci rimane che attendere un’interpretazione da parte del legislatore.
Donatello Ferrari
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