Lo scorso 29 ottobre è stato diramato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il quale viene fissato al 15 dicembre il nuovo termine per l’invio del modello Eas. Qui il testo.
Nello stesso giorno l’Agenzia delle Entrate ha diramato, come promesso in precedenza, la circolare 45/E (qui il testo) che spiega le nuove esenzioni dall’Eas e le semplificazioni per la compilazione del Modello, fermo restando quanto indicato nella precedente circolare 12/E.
In particolare la circolare 45/E d fornisce i seguenti chiarimenti:
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Il mancato invio della comunicazione Eas entro il prossimo 15 dicembre, ovvero entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione, comporterà la perdita delle agevolazioni fiscali ai fini dei redditi e Iva (vedi art. 148 Tuir e art. 4 Dpr 633/72).
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Potranno compilare il modello Eas in forma semplificata, ovvero compilando i soli numeri 4), 5), 6), 25) e 26) le seguenti associazioni:
- associazioni di promozione sociale
- associazioni di volontariato iscritte nei registri ex l. 266/91, diverse da quelle esonerate
- associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica; tali associazioni dovranno barrare la casella “si” al punto 3) del Modello
- associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica
- associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel
- associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle esonerate; tali associazioni devono compilare anche il punto n. 20) del Modello
- associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno, che svolgono in via prevalente attività di religione e di culto, e le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi, intese
- movimenti e partiti politici che partecipano al riparto dei rimborsi per le spese elettorali, ovvero che abbiano presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o europeo.
L’Agenzia delle Entrate si riserva di acquisire ulteriori dati sulle associazioni ammesse alla compilazione semplificata direttamente presso i registri ove tali associazioni sono iscritte, ovvero direttamente presso le stesse.
3. Non sono tenuti all’invio del modello EAS:
- enti diversi da quelli associativi, quali a titolo esemplificativo le fondazioni
- cooperative sociali
- onlus
- onlus di diritto, quali le associazioni iscritte ai registri ex l.266/91 che svolgono esclusivamente le attività commerciali marginali, le ong
Nella seconda parte della circolare 45/E l’Agenzia risponde ad alcuni quesiti sulle modalità di compilazione del modello.
Approfondimenti:
Donatello Ferrari
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