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Esperti Uneba – Le novità di “decreto incentivi” e “decreto milleproroghe”

Sono state introdotte importanti novità fiscali sia con il decreto legge 5/09, cosiddetto “decreto incentivi”, che con la legge di conversione del decreto legge 185/08, cosiddetto “decreto anticrisi”.

In particolare, il contenuto del “decreto incentivi”, anziché proseguire il naturale iter per la conversione in legge, sarà trasfuso nel “decreto milleproroghe” (decreto legge 207/08), che deve essere convertito in legge entro il 1 marzo. In tal modo, le disposizioni saranno definitive già entro la fine del mese di febbraio. L’approvazione del decreto milleproroghe è infatti prevista per martedì 24 febbraio.

COSA CAMBIA

Ecco una panoramica delle misure più significative che vengono introdotte.

Incentivi per l’acquisto di veicoli nuovi (dl 5/09, articolo 1)

Gli incentivi vanno in caso di sostituzione, attraverso la demolizione,

  • di veicoli di categoria euro 0, euro 1 ed euro 2 immatricolati entro il 31 dicembre 1999
  • con veicoli nuovi di categoria euro 4 o euro 5 (euro 3 per i motocicli)

L’agevolazione riguarda, ai sensi del comma 6 dell’articolo 1, “i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.”

Quanto?

L’ammontare del contributo per la sostituzione è:

  • euro 500 per motocicli fino a 400 cc di cilindrata
  • euro 1.500 per le autovetture
  • euro 2.500 per autoveicoli uso promiscuo, autoveicoli uso speciale, autocaravan, autocarri, di massa fino a 3.500 kg

E’ inoltre agevolato l’acquisto di auto “verdi” (alimentate a gpl, metano oppure idrogeno o elettricità), senza la necessità di rottamazione del vecchio veicolo.

In tal caso i contributi sono i seguenti:

  • euro 1.500/2.000 per l’acquisto di autovetture o autocarri di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nuovi omologati per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, con gas metano, Gpl, elettrica o ad idrogeno. (L’importo massimo lo si ha in caso di emissioni di CO2 inferiore a 120 grammi per chilometro)
  • euro 3.500 per l’acquisto di autovetture nuove omologate per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, con gas metano, nonché elettrica o ad idrogeno (no Gpl), nel caso di emissioni di CO2 inferiore a 120 grammi per chilometro
  • euro 4.000/4.500 per l’acquisto di autocarri di massa massima fino a 3,5 tonnellate nuovi e omologati per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, con gas metano. Si ha l’agevolazione massima in caso di emissioni di CO2 inferiore a 120 grammi per chilometro.

Se sono rispettate le condizioni previste, i contributi per la sostituzione e l’acquisto delle auto “verdi” sono cumulabili.

Così, a titolo esemplificativo chi acquista un autocarro con alimentazione a gas metano, e fa demolire quello vecchio immatricolato entro il 1999 potrebbe godere di un contributo pari a euro 7.000 (euro 4.500 per l’acquisto “verde” più euro 2.500 per la rottamazione).

Dal 7 febbraio 2009 l’ammontare degli incentivi per l’installazione di impianti a Gpl o metano su autoveicoli Euro 0 o Euro 1 è di:

  • euro 500 per l’installazione di impianti a Gpl
  • euro 650 per l’installazione di impianti a metano

Tutti gli incentivi sopra esaminati possono essere fruiti nel rispetto della regola degli aiuti “de minimis” prevista dal regolamento CE n. 1998/2006.

Detrazione Irpef per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (dl 5/2009, articolo 2, commi 1-3)

È riconosciuta una detrazione Irpef del 20% delle spese documentate sostenute dal 7.2.2009 al 31.12.2009 e fino a un importo massimo di spesa di 10.000 euro, da ripartire in 5 quote annuali, per l’acquisto di: mobili,elettrodomestici ad alta efficienza energetica, ossia di classe di efficienza energetica A+, apparecchi televisivi e computer.

Da quanto sopra è possibile desumere che l’ammontare massimo di risparmio connesso alla detrazione in esame è pari a euro 400 annui per 5 anni.

È importante sottolineare che questa detrazione è subordinata all’effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio (per i quali si fruisce della detrazione del 36%) che siano stata iniziati dopo l’1.7.2008.

La data di inizio lavori va desunta dalla comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara.

In merito alle modalità operative per poter fruire della detrazione, vale quanto previsto in tema di agevolazione del 36%: pertanto è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario.

Infine l’acquisto deve essere finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

 

Nuove aliquote imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili (dl 5/09, articolo 5)

L’art. 5 del “decreto incentivi” abbassa ulteriormente le aliquote dell’imposta sostitutiva dovuta per ottenere il riconoscimento fiscale del valore degli immobili d’impresa oggetto di rivalutazione ai sensi dell’art. 15 del dl 185/2008.

La norma in questione si applica anche agli enti pubblici e privati residenti diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Non sono modificate le altre disposizioni in materia di rivalutazione circa il differimento temporale dell’efficacia fiscale della rivalutazione al 2013/2014, né l’aliquota dovuta per l’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta.

Le nuove aliquote in vigore sono le seguenti:

  • 3% per la rivalutazione degli immobili ammortizzabili (prima l’aliquota era del 7%)
  • 1,5% per la rivalutazione degli immobili non ammortizzabili (prima 4%)

In ogni caso, si ricorda che la rivalutazione degli immobili può essere effettuata anche solo in sede civilistica. In tal modo non si ottiene alcun riconoscimento fiscale e non si versa alcuna imposta sostitutiva. La rivalutazione solo civilistica può avere i seguenti vantaggi:

  • coprire eventuali perdite portate a nuovo, con l’avvertenza di ricostituirla in caso di nuovi utili futuri (salvo che la copertura delle perdite non sia fatta a titolo definitivo in assemblea straordinaria dal notaio)
  • migliorare gli indici patrimoniali presi a riferimento dalle banche per l’erogazione del credito

Nel caso di rivalutazione civilistica si dovranno iscrivere in bilancio le imposte differite sul saldo di rivalutazione. Tale saldo non dovrebbe rappresentare una riserva in sospensione d’imposta, ma una riserva libera. Nel caso di distribuzione rappresenta un reddito per i soci di società di capitali, mentre non si hanno particolari ripercussioni se la società che lo distribuisce è di persone.

 

Riqualificazione energetica 55% (dl 185/08)

In fase di conversione del “decreto anticrisi” è stata confermata la non retroattività delle norme riguardanti le agevolazioni per il risparmio energetico. Di conseguenza, a partire dalle spese sostenute dopo il 1° gennaio 2009, la detrazione d’imposta deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo, anziché in 3 o 5 come consentito per quelle sostenute fino al 2008.I contribuenti dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione, secondo termini e modalità ancora da determinare.

Qui e qui altri approfondimenti sul decreto anticrisi in www.uneba.org

Donatello Ferrari

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