Il testo del decreto anticrisi (decreto legge 185/08 del 29 novembre) prevede anche norme che riguardano le onlus. Mirano a verificare in maniera più puntuale che le onlus abbiano effettivamente i requisiti per beneficiare delle esenzioni ai fini delle imposte sui redditi (oltre che, ad esempio, e a particolari condizioni, essere destinatarie del 5 per mille) e si chiede loro di inviare le notizie rilevanti ai fini fiscali su un modulo che dovrà essere predisposto entro il 31 gennaio 2009 dall’Agenzia delle Entrate.
L’attenzione dei controlli sarebbe rivolta in particolare alle “onlus di diritto”.
Da verificare il modo in cui questo genere di controlli si potrà abbinare a quelli realizzati dalle Regioni, che si occupano dei registri del volontariato.
Sul tema proponiamo l’approfondimento curato dal consulente del lavoro Donatello Ferrari del gruppo di Esperti di www.uneba.org
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L’APPROFONDIMENTO DELL’ESPERTO
Comma 1 articolo 30 decreto anticrisi: benefici fiscali per le associazioni solo se…
Il comma 1 dell’articolo 30 del dl 185/08 "decreto anticrisi" dispone che: “I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e l’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Le premesse
Per comprendere meglio la portata della norma introdotta, ricordiamo che l’art. 148 del Tuir e l’art. 4 del Dpr 633/72 prevedono (rispettivamente ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini Iva) la non commercialità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte:
- da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona
- in diretta attuazione dei loro scopi istituzionali
- nei confronti degli iscritti, associati e partecipanti anche verso pagamento di corrispettivi
Per poter godere di dette agevolazioni, le associazioni devono inserire e rispettare nei loro statuti, redatti nella forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata, delle specifiche clausole previste dall’art. 4 comma 7 del Dpr 633/72 e richiamate dal 3° comma dell’art. 148 del Tuir, ovvero:
- divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge
- obbligo di devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio del gruppo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa
La sintesi
Il comma 1 dell’art. 30 del dl 185/08 "anticrisi" pertanto, stabilisce che le associazioni sono ammesse a godere delle agevolazioni fiscali di cui all’art 148 del Tuir e all’art 4 del dpr 633/72 a condizione che:
- posseggano i requisiti fiscali sopra elencati
- trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali
Questi ultimi saranno comunicati telematicamente dalle associazioni, di vecchia e nuova costituzione, attraverso un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Tale provvedimento, inoltre, stabilirà tempi e termini di trasmissione e le modalità di comunicazione dell’esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti introdotti dalla vigente normativa.
Comma 5 articolo 30 decreto anticrisi: per poter essere ‘onlus di diritto’
Il comma 5 dell’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 stabilisce che:
“La disposizione di cui all’art. 10, comma 8, del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1”.
In altri termini, la disposizione in esame stabilisce che le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 sono considerate onlus di diritto, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del d.lgs 460/97 a condizione che:
- svolgano solo attività commerciali marginali di cui al d.m. 25/5/95 ovvero:
- attività di vendita occasionale o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato
- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
- attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione
- trasmettano i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali all’agenzia delle entrate, così come disposto per gli enti associativi di cui al comma 1 del presente decreto.
Allo stato attuale appare difficile dare una valutazione esaustiva sulle novità fin qui illustrate, introdotte dal decreto anticrisi. L’ambito applicativo di tali disposizioni, infatti, è rimandato a decreti da emanarsi.
Possiamo solo rilevare che l’obiettivo principale sembrerebbe essere la creazione di una banca dati che consenta di monitorare e verificare gli enti non profit che si avvalgono di particolari agevolazioni fiscali.
Donatello Ferrari
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