Il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso il Dipartimento delle Finanze, con la circolare n. 2/DF del 26 gennaio 2009, ha fornito chiarimenti di particolare interesse in merito all’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) per gli enti non commerciali, individuando con precisione sia i soggetti beneficiari (requisito soggettivo) sia l’ambito di applicazione (requisito oggettivo).
Avevamo presentato scarnamente la circolare su www.uneba.org; la stessa è stata pubblicata sul numero di marzo di Nuova Proposta, con un’introduzione firmata dal presidente nazionale Uneba Maurizio Giordano.
Ora pubblichiamo un commento dell’esperto di Uneba Donatello Ferrari.
*****
Vogliamo focalizzare l’attenzione sui punti salienti della circolare n.2/DF rimandando alla lettura della stessa gli approfondimenti relativi alle singole attività oggetto di esenzione.
In ogni caso si ricorda che quanto esprime la 2/DF non è un dettato normativo (le circolari non sono fonti di diritto), bensì di un’interpretazione della norma effettuata dall’Amministrazione Finanziaria. Questa interpretazione. pur dando delle indicazioni precise ai verificatori, non può vincolare il contribuente e/o l’autorità giudiziaria.
Requisito soggettivo (art.7, comma 1, lettera i) del d.lgs. 504/92)
I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono:
- gli enti privati: gli enti disciplinati dal codice civile e quelli disciplinati da specifiche leggi di settore. Ad esempio: le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative; le associazioni di promozione sociale; le associazioni sportive dilettantistiche; le onlus; gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
- gli enti pubblici: organi ed amministrazioni delle Stato; enti territoriali; aziende sanitarie; gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; Università ed enti di ricerca.
Requisito oggettivo (art.7, comma 1, lettera i) del d.lgs. 504/92; art. 39 d.l. 223/06 convertito con l.248/06)
L’esenzione è relativa ai soli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive culturali, ricreative e sportive, e delle attività di religione e di culto. Inoltre, l’esenzione si intende applicabile alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
Nell’analizzare il requisito oggettivo, la circolare si sofferma su 3 aspetti:
1.Utilizzazione dell’immobile
L’esenzione deve essere riconosciuta solo all’ente non commerciale che oltre a possedere l’immobile, lo utilizza direttamente per lo svolgimento delle attività indicate dalla norma. In altri termini, l’esenzione dal tributo spetta solo agli enti non commerciali che oltre ad essere proprietari dell’immobile sono anche utilizzatori del medesimo. Un qualsiasi utilizzo diverso, ovvero di un soggetto diverso, comporterebbe l’applicazione dell’Ici.
Si pensi ad esempio ad un ente che concede l’immobile ad altro ente (in comodato gratuito, affitto, etc) per svolgere la stessa attività di assistenza; ovvero si pensi ad un ente non commerciale nazionale riconosciuto (federazione, istituto religioso, etc) che dia in comodato l’immobile alla propria articolazione locale dotata di autonoma personalità giuridica. In entrambi i casi, essendo il proprietario diverso dall’utilizzatore dell’immobile, non si applica l’esenzione.
2. Destinazione esclusiva dell’immobile allo svolgimento delle attività agevolate
Si può godere dell’esenzione solo se l’immobile è utilizzato in modo totalitario per le attività agevolate dalla norma. Per l’individuazione dell’attività non conta quella indicata nello statuto ma quella concretamente svolta dall’ente non commerciale. Il solo fatto di svolgere, anche in parte, nello stesso immobile, attività non agevolata, comporta l’applicazione dell’Ici sull’intero immobile.
Si pensi ad una palazzina di proprietà di un istituto religioso, utilizzata dallo stesso per attività di culto, ove al piano terreno venga gestita una bottega del commercio equo e solidale (attività non agevolata): l’immobile diventa interamente soggetto all’Ici. In questo caso si potrebbe valutare l’opportunità di distinguere anche catastalmente la palazzina, assoggettando in tal modo ad ici il solo immobile (negozio) che non può godere dell’esenzione.
3.Destinazione dell’immobile allo svolgimento di attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale
La natura dell’attività è legata alle modalità di esercizio della medesima. In altri termini, l’attività si considera non commerciale se non segue le regole del libero mercato (assenza di lucro soggettivo) e se è svolta esclusivamente per finalità di solidarietà sociali. L’agevolazione in esame, infatti, trova giustificazione nella “meritevolezza dei soggetti e nelle finalità perseguite nonché nella rilevanza sociale delle attività svolte”.
I soggetti meritevoli sono solo coloro che pongono in essere prestazioni non finalizzate alle realizzazioni di utili soggettivi. Per i requisiti ritenuti fondamentali per usufruire dell’esenzione Ici in relazione a ciascuna attività agevolata, si rimanda alla lettura della circolare 2/DF.
Donatello Ferrari
No comment yet, add your voice below!