Con la circolare 2/DF del 26 gennaio 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso il Dipartimento delle Finanze, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’esenzione dall’Ici prevista anche per gli enti dei settori sanitario, assistenziale, didattico (dal d.lgs 504/92) purché queste attività “non abbiano esclusivamente natura commerciale” (come si precisa nella l.248/2006).
L’esenzione dall’Ici si può avere quando ricorrono assieme un requisito soggettivo (l’immobile è utilizzato da un ente non commerciale) e uno oggettivo (l’immobile è dedicato esclusivamente allo svolgimento delle attività citate come fruitori dell’esenzione, e queste attività devono essere svolte in forma non esclusivamente commerciale). Nel testo della circolare gli ulteriori dettagli sui requisiti che l’ente, con la sua attività, deve dimostrare di avere per avere diritto all’esenzione dell’Ici.
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