L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 160 del 15 giugno 2009 in risposta a un interpello su un caso specifico stabilisce che il datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto d’imposta, può riconoscere al lavoratore, già in sede di conguaglio, la detrazione Irpef relativa alla donazione dell’equivalente di un quantità scelta di ore di lavoro ad una Onlus.
Questa detrazione corrisponde al 19% dell’importo trattenuto dal datore di lavoro e versato, in suo ordine e conto, alla onlus indicata, a titolo di erogazione liberale. Per usufruire di questa detrazione bisogna rispettare la procedura indicata nella risoluzione 441/E del 2008, e che abbiamo già illustrato qui.
Questa procedura dà diritto all’uno o l’altro di questi benefici fiscali:
- consente al datore di lavoro di riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione corrispondente al 19% di tale importo ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i-bis) del dpr 917/86
- permette al dipendente di fruire della deducibilità dal reddito complessivo della somma donata ai sensi dell’art.14 del dl 35/2005, modificato dalla l.80/2005 (Legge “Più dai Meno spendi”).
Il dipendente deve scegliere tra detrazione (primo caso) o deduzione (secondo caso) con un’espressa dichiarazione contenuta nel modulo di adesione o in un apposito modulo.
I benefici fiscali sono concessi a condizione che siano consentite la tracciabilità del versamento e la riferibilità dell’erogazione al dipendente donante.
Per le somme donate complessivamente da ciascun dipendente, il datore di lavoro deve farsi carico di far attestare da ogni Onlus l’entità complessiva dell’erogazione ricevuta dal singolo dipendente e di consegnare a quest’ultimo la relativa ricevuta.
Donatello Ferrari
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