L’Agenzia delle entrate nella risoluzione 77/E del 16 ottobre 2018 ha fornito un parere in merito al trattamento fiscale ai fini dell’Iva sulle prestazioni effettuate con finalità socio-educative, in risposta alla richiesta di chiarimenti di un’azienda agricola iscritta nei registri regionali delle “Fattorie didattiche”, in quello delle “Fattorie sociali” e nel registro delle Comunità per minori, nonché nel Sistema informativo minori accolti (Sim) del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
L’azienda istante dichiara di attuare un modello peculiare di accoglienza teso a valorizzare – ai fini della riabilitazione – l’aspetto ambientale. Per cui la natura e il lavoro agricolo diventano parte terapeutica del progetto nell’ambito di una “agri-comunità” che offre una pluralità di opportunità formative attraverso la promozione dell’agricoltura sociale.
L’azienda fa presente, inoltre, che per la realizzazione di interventi, azioni e percorsi finalizzati all’accoglienza, all’integrazione socio-educativa e di inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio, stipula apposite convenzioni con i vari Comuni interessati, che gli riconoscono una retta pro-capite, per ogni giorno di effettiva presenza (almeno sei ore), del minore nella comunità. La retta comprende le spese per vitto, alloggio, igiene, vestiario, lavanderia, trasporto e spese minute sostenute per conto del minore e quant’altro inserito nella convenzione.
L’azienda agricola chiede se quest’attività di casa accoglienza di questo tipo possa beneficiare dell’esenzione ai fini Iva di cui all’articolo 10, comma 1, n. 21 del Dpr n. 633/1972.
L’Agenzia delle entrate parte dalla norma citata, che ammette l’esenzione Iva per “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”.
Ai fini dell’applicazione dell’Iva, prosegue l’Agenzia delle entrate, rileva il carattere oggettivo delle prestazioni rese (ossia l’assistenza a minori in situazione di disagio con finalità di integrazione e di inserimento lavorativo) mentre non è richiesta una qualità particolare nel soggetto che svolge tali attività.
Inoltre, sottolinea l’Agenzia, la natura e le finalità essenzialmente sociali, assistenziali e di mero soccorso realizzate dall’azienda interpellante a favore dei minori in situazione di disagio sono assimilabili a quelle svolte da istituzioni assistenziali tipiche, quali: “brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani”.
Pertanto, agli effetti dell’Iva, è applicabile il medesimo regime di esenzione in quanto trattasi di un’attività che, sebbene non espressamente menzionata nell’articolo, è analoga a quelle indicate e, seppure l’ente che la realizza sia diverso da quelli indicati, presenta le medesime modalità operative e le medesime finalità assistenziali.
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