A seguito della sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava illegittimo l’art. 42, comma 5 del d.lgs. 151/01 perché non include tra quanti possono fruire del congedo straordinario per la cura di disabili gravi il figlio convivente (in assenza di altri soggetti idonei), l’Inps ha diramato una circolare di chiarimenti, la 41 del 16 marzo 2009. Vi si spiega anzitutto che il diritto a fruire al congedo spetta, in ordine di priorità:
- primo, al coniuge convivente del disabile grave
- successivamente (secondo precise condizioni) ai genitori del disabile
- in terzo luogo (secondo precise condizioni) a fratelli e sorelle conviventi
Il figlio convivente cui fa riferimento la sentenza della Corte Costituzionale è dunque quarto in ordine di priorità. Puo’ fruire del congedo a queste condizioni:
- il genitore disabile grave non è coniugato o non convive col coniuge, oppure, se il coniuge è convivente, questi non lavora, oppure è lavoratore autonomo, oppure ha espressamente rinunciato a godere del congedo per il periodo in questione
- i genitori del disabile sono deceduti oppure totalmente inabili
- il genitore disabile non ha altri figli escluso quello che convivente cui spetterebbe il permesso, oppure gli altri figli non sono conviventi, oppure gli altri figli conviventi non lavorano, oppure sono lavoratori autonomi, oppure hanno espressamente rinunciato a godere del congedo per il periodo in questione
- il genitore disabile non ha fratelli, o i fratelli non convivono con lui oppure, se conviventi, non lavorano, oppure sono lavoratori autonomi, oppure hanno espressamente rinunciato a godere del congedo per il periodo in questione
No comment yet, add your voice below!