Anche il figlio di persona disabile grave può aver diritto al congedo per dedicarsi all’assistenza, in mancanza di altri soggetti idonei a svolgere questo compito.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale. Che con sentenza 19/2009 ha infatti dichiarato illegittimo l’art. 42, comma 5, del d.lgs 151/01, in cui si dice che “La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita’ (…) hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta”.
Questo perchè, spiega la sentenza della Corte Costituzionale, l’articolo 42 “non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave".
Il giudizio di legittimità costituzionale era stato richiesto alla Corte dal Tribunale di Tivoli: una scuola aveva negato ad un proprio collaboratore scolastico il congedo straordinario per l’assistenza della madre, malgrado questi fosse l’unica persona convivente con la signora. Motivazione del no della scuola era stata che "il figlio" non è espressamente nominato tra quanti possono avere diritto al congedo straordinario appunto nell’art. 42, comma 5 del d.lgs 151/01.
La Corte Costituzionale ha accolto la tesi del Tribunale di Tivoli e ha considerato l’articolo 42 comma 5 del d.lgs 151/01 in contrasto con gli articoli 2,3 e 32 della Costituzione.
Già con sentenza 158/07, e per un altro aspetto, la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma in questione.
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