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Linee guida per i servizi per i minori: riusciranno a superare le disparità di trattamento tra le Regioni? I bambini sono tutti uguali!

articolo di Giovanni Santone

tratto da Nuova Proposta, il bimestrale di Uneba, di marzo aprile 2018

APPROVATE LE LINEE DI INDIRIZZO PER L’ACCOGLIENZA NEI SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORENNI

ll 14 dicembre 2017, un tavolo tecnico, composto dai rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero per la Giustizia (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità), della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dell’ Autorità garante per l’ infanzia e l’ adolescenza e di esperti indicati dai Ministeri, ha approvato le Linee di Indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni.

CAMBIA LA REGIONE, CAMBIANO I SERVIZI PER MINORI

Va ricordato che ha fornito il proprio contributo “Il gruppo #5buoneragioni” costituito dal Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA), dal Coordinamento nazionale comunità per minori (CNCM), da Progetto famiglia, Agevolando e SOS Villaggi dei bambini e Associazione Papa Giovanni XXIII. In particolare tale gruppo, come molte strutture di accoglienza per minori, da tempo segnalavano disomogeneità tra regioni e comuni nelle modalità e tipologie di accoglienza e requisiti diversi nelle differenti realtà, non tenendo conto del principio che i minorenni non vanno discriminati, in base ai principi della apposita convenzione ONU e della legislazione nazionale (si veda in particolare la legge 149 del 2001).
A questo punto, se le Linee di indirizzo non vincolano le regioni, si pone un interrogativo riguardo alla certezza che con il corposo documento si superano la disomogeneità e i problemi delle differenti strutture, non tanto nel nome (es. casa famiglia, gruppo familiare, piccola comunità…), quanto nella sostanza, sulla base della riserva delle regioni, che in sostanza potrebbero continuare a privilegiare i cittadini nati nei comuni del proprio territorio , con limiti, tra l’altro, verso i cittadini di altre regioni e gli stranieri.
In premessa, conoscere alcuni dati serve a rendere evidente che si tratta di fenomeno di una certa ampiezza e anche complesso. Infatti sono circa 26 mila i minori in affidamento familiare o nei servizi residenziali. A questi vanno aggiunti circa 5300 (minori resi irreperibili). Se si fa la distinzione tra “minorenni fuori famiglia di origine a scopo di tutela” e “minorenni accolti in comunità in quanto migranti soli” il numero di questi ultimi, arrivati in Italia nel 2016, secondo il Ministero dell’Interno, ammonta a 25846, più del doppio dell’ anno precedente (sull’argomento vedi articolo di Francesca Succu-in Nuova Proposta di novembre dicembre 2017, pag.11).
Il gruppo citato (#5buone ragioni) ha manifestato soddisfazione per il prodotto finale ed auspica che le Linee di indirizzo ” vengano presto promosse, diffuse, sostenute a livello nazionale e regionale quale importante obiettivo di superamento delle attuali differenze tra le diverse regioni in virtù del principio di non discriminazione e di rispetto del diritto alla qualità dell’ accoglienza per tutti i bambini e ragazzi presenti a qualunque titolo sul territorio nazionale”.

Quali contenuti salienti si possono cogliere ad una prima lettura del documento? Il punto di partenza, sulla base della normativa di questi ultimi anni, è il diritto del bambino a una famiglia. Questa affermazione vuol significare che spetta a tutti i soggetti a contatto con il minore di prevenire l’ allontanamento, ma anche di definire la presa in carico e le responsabilità dei cambiamenti da operare, sia nell’ organizzazione, che nella preparazione degli operatori.
Il documento si articola in 6 punti: 1) Diritto del bambino all’ accoglienza, 2) l’individuazione dei soggetti e attori istituzionali, 3) descrizione delle fasi e dei processi dell’accoglienza residenziale, 4) la descrizione di possibili ventagli dell’offerta di servizi di accoglienza residenziale per bambini e adolescenti, 5) strumenti di governo gestionali e procedurali necessari per il sistema di accoglienza, 6) attenzione a specifiche situazione dell’accoglienza,che non vanno considerate una appendice, ma il necessario completamento di un quadro dell’accoglienza unitario e al contempo in continua evoluzione.
Consegue che le strutture di accoglienza per i minori siano il più vicino al modello famiglia, non separando fratelli e sorelle. E’ altresì importante che l’ accoglienza (possibile per il tempo strettamente necessario) non si realizzi lontano dalla residenza abituale dei/del genitore in difficoltà. Altri aspetti rilevanti riguardano il livello di preparazione e aggiornamento continuo dei professionisti, che devono essere motivati in tale lavoro delicato. Non è da trascurare, come si sottolinea nel documento, il fatto che nel caso di allontanamento si eviti lo spettacolo di forze dell’ ordine e polizia locale in uniforme, non solo ma è necessario che tali operatori siano motivati e forniti di una adeguata formazione. Lo spettacolo – come avvenuto in alcuni casi di allontanamento coatto del minore – va evitato, anche in considerazione dei segni negativi che possono lasciare sulla persona, diventata adulta.

NO AI TRATTAMENTI DIFFERENZIATI: I BAMBINI SONO TUTTI BAMBINI
Peraltro ci si augura che si superino trattamenti differenziati. Su questo argomento si rinvia alla nota Prima noi…(Nuova Proposta di maggio giugno 2017) che riporta esempi di bonus bebè per ogni bambino nato o adottato da genitore che lavora nelle aziende del gruppo industriale Brazzale di Zanè (Vicenza). Vent’ anni fa il Comune di Padova aveva deliberato il bonus bebè con decorrenza dal mese successivo alla registrazione anagrafica (beneficiari tutti i bambini, anche figli di stranieri, con l’ estensione a famiglie adottive e affidatarie). Due esempi recenti di provvedimento a livello regionale, che sono riduttivi: la Lombardia esclude i genitori che adottano un bambino, mentre il Veneto ha approvato una legge per l’ accesso agli asili nido che stabilisce una corsia preferenziale per chi abita e lavora in Veneto da almeno 15 anni.
L’approvazione delle linee di indirizzo riuscirà ad evitare che il bambino della porta accanto sia trattato in modo diverso? Se leggiamo il documento le cose potrebbero rimanere come prima, se non ci sono indicazioni vincolanti per le regioni, o almeno se tutti gli altri attori degli interventi (Comuni e soggetti incaricati dell’ accoglienza) non costituiscano una forza di pressione affinchè tutti i bambini abbiano eguali diritti, non tanto come benevola concessione, ma appellandosi alla Convenzione Onu sui diritti dell’ infanzia e l’ adolescenza e ai principi costituzionali.

Bisogna dire che negli ultimi decenni sono stati fatti molti passi avanti. Basti ricordare che non si ricoverano bambini e orfani lontani da casa anche mille chilometri, nè succede che lavoratori del sud emigrati nei Paesi a confine col Nord Italia, per essere vicini ai figli almeno un giorno alla settimana, debbano affidare i figli a strutture delle regioni del nord accanto a bambini di altra lingua o dialetto.
Tanto per memoria: si usa ancora la parola ricovero (in alcune realtà) al posto di affidamento (familiare o in casa famiglia); come pure nei confronti di stranieri fino a non molti anni fa si parlava di tolleranza (anche da istituzioni europee) al posto di accoglienza. In realtà una buona educazione non vuol dire permettere ai figli di fare quello che vogliono. Per analogia anche gli educatori, se sono assenti o incapaci i genitori, devono essere preparati a insegnare il rispetto degli altri e bandire l’intolleranza.
Si tengano aperti il dibattito e le conclusioni della conferenza del 17 dicembre 2017 Stato Regioni, con particolare riferimento a quanto espresso dai rappresentanti delle associazioni su un impegno concreto che obblighi tutti a farsi carico di quanto concordato.
Per i minori stranieri non accompagnati si sottolinea il richiamo alla Convenzione ONU sui diritti dell’ infanzia e dell’ adolescenza, che bandisce ogni discriminazione, come risulta anche dalla legislazione italiana. In particolare nei documenti internazionali e nella legislazione nazionale i minori sono da considerare come persone alle quali va riservata particolare attenzione affinchè non subiscano traumi, che lasciano il segno nell’ età adulta, e siano assicurati interventi e servizi della massima tutela. Nello specifico un ruolo particolare nell’ assicurare i diritti dei minori non accompagnati spetta al Tribunale per i minorenni per quanto riguarda accertamenti su età e provenienza e una idonea prima accoglienza. Peraltro una nuova figura professionale, che faccia da tramite tra minore straniero e realtà territoriale, è quella dei mediatori culturali, operatori preparati a capire il minore e aiutarlo nel percorso. Tale figura risulta positivamente sperimentata in alcuni comuni anche per gli immigrati adulti. Su questo argomento si rinvia al più ampio articolo Un tutore nuovo di zecca di Francesca Succu in Nuova Proposta di novembre dicembre 2017.
In conclusione, se si vuole raggiungere l’obiettivo di una costruttiva politica a favore dei minori, occorre personale motivato e preparato e superare la rigidità di formule di accoglienza, tenendo presente che gli interventi a favore delle persone devono realizzarsi con tempestività e flessibilità. Per questo occorre che nelle singole regioni ci sia la disponibilità ad un approccio alle varie (e modificabili) realtà, pubbliche e private. presenti sul territorio.

Vai all’archivio completo di Nuova Proposta

 

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