Con decreto del ministero dell’interno del 19 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo, è stato approvato l‘”Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”.
La novità riguarda anche molti enti associati Uneba, dato che il decreto ministeriale 18 settembre 2002 si applica anche a “strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno” e a “strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio”
Vengono integralmente modificati i Titoli III e IV della precedente Regola e viene aggiunto un Titolo V.
“Novità di rilievo – spiega Puntosicuro – è l’introduzione del sistema di gestione finalizzato all’adeguamento antincendio (…). A tal fine è stata prevista una nuova figura: quella del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione”.
Questo sistema di gestione dovrà contenere:
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il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile, indicando il budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato
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l’analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone
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il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.)
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il piano per la gestione delle emergenze
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il piano di formazione e l’organigramma del personale addetto al settore antincendio ivi compresi i responsabili della gestione dell’emergenza
10 Comments
Buonasera. Mi chiamo Paola e lavoro come Oss in rsa privata.mi e stato proposto di frequentare un corso antincendio a Prato. 16 ore più esame.vorrei sapere a quali responsabilità vado incontro. Inoltre per frequentare il corso dovrei spendere il mio giorno di riposo più un permesso. (Questo a detta di chi ha fatto l orario).a queste condizioni vorrei rinunciare. Chi mi può rispondere?
Buongiorno Paola,
sapere come comportarsi in caso di incendio dovrebbe essere anche di Suo interesse. Se non è Lei ad appiccare il fuoco, lo spegnimento non comporta alcuna responsabilità. Il giorno di riposo dovrà essere spostato e quindi recuperato, il giorno di permesso significa che invece di fare l’OSS in quel determinato giorno farà il corso e/o l’esame, percependo la normale retribuzione. Non è, onestamente, un grosso sacrificio.
Cordiali saluti,
segreteria Uneba
visto che nessuno risponde…
non è possibile rifiutare la designazione se non per giustificato motivo.
la designazione deve essere integrata da un corso, nel suo caso per elevato rischio incendio di 16 ore a cui far seguire obbligatoriamente un esame da parte dei Vigili del Fuoco che le rilasceranno un attestato nominale.
tutto questo naturalmente deve essere fatto a cura e a spese del datore di lavoro che si deve far carico della formazione a tutti gli effetti.
se volesse farle fare il corso a prato dovrebbe pagarle anche le spese di trasferta, di vitto e alloggio…
mi sembrerebbe un pochino esagerato.
chiedo scusa. ho letto male la presentazione.
forse lei è di prato…
Avrei piacere di sapere in cosa consiste “l’indicazione della posizione nell’organigramma aziendale del responsabile antincendio e le relative deleghe” da parte del titolare dell’attività.
grazie
Sinceramente i miei giorni di permesso li vorrei spendere per i miei bisogni e per quelli della mia famiglia. Comunque grazie.
Inoltre definire “alcuna responsabilità ” lo spegnimento di un fuoco mi sembra riduttivo e inverosimile.scusi il disturbo. non mi ha soddisfatto la risposta accompagnata pure da futile sarcasmo.
@giuseppe monte
Le trasmetto la risposta della segreteria nazionale Uneba
Poiché il responsabile tecnico della sicurezza antincendio può coincidere con altre figure tecniche presenti all’interno dell’attività (purchè in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011), si ritiene che l’espressione indicata sia finalizzata ad evitare confusioni ed individuare con certezza il responsabile anche quando occupi, nell’organigramma aziendale, posizione del tutto diversa ed estranea.
Cordiali saluti
Nel decreto succitato, al punto 15.1 del titolo III strutture sanitarie esistenti, si parla di resistenza al fuoco delle strutture portanti e si indica che le caratteristiche stesse saranno valutate con il DM 7.8.2012. E’ un controsenso poiché se siamo esistenti al 2002 come facciamo a valutare le strutture portanti con il decreto del 2012? Le buttiamo giù tutte?
scusate ma, il responsabile tecnico che deve essere iscritto ad un albo professionale e aver fatto il corso previsto dal ministero, è poi anche dipendente in una struttura?
ho capito bene?