Va nuovamente inviato entro il 31 marzo 2014 il modello Eas se nel corso del 2013 sono cambiati i dati rilevanti ai fini fiscali dell’ente.
A dover presentare l’Eas, sia pure in modalità semplificata, sono, tra gli altri, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato che non sono onlus di diritto; le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome; le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto.
Non devono presentare l’Eas, tra gli altri, le onlus; le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995.
Presentare il modello Eas serve ad ottenere un’agevolazione fiscale, cioè che quote e contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti, non siano imponibili.
Quando le modifiche riguardano solo alcuni specifici dati, non è necessario inviare nuovamente il modello Eas.
Qui l’Agenzia delle Entrate offre un riepilogo della normativa, indicazioni su come effettuare la comunicazione e sui casi in cui, pagando una sanzione, è possibile accedere alle agevolazioni anche presentando la comunicazione dopo il 31 marzo.
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