L’Inps, con messaggio n.4344 del 12 marzo 2012, fornisce dei chiarimenti sulle richieste di visite mediche di controllo dei lavoratori malati e sulle indicazioni dell’indirizzo di reperibilità.
In materia di richiesta di visita medica l’istituto chiarisce che il datore di lavoro dovrà effettuare la richiesta solo tramite servizio telematico mentre le richieste via fax verranno evase solo nel caso in cui ci siano interruzioni del servizio telematico dovute a problematiche tecniche. Inoltre, viene chiarito che le richieste di visita da effettuarsi nella fascia mattutina dovranno pervenire prima delle 9 e quelle per la fascia oraria pomeridiana dovranno essere inoltrate prima delle 12.
Circa l’indirizzo di reperibilità del malato sarà lo stesso lavoratore a dover vigilare sulla corretta indicazione del recapito al momento dell’inserimento da parte del medico o sulla copia stampata del certificato. L’istituto specifica che nel caso di difficile reperimento dell’abitazione solo sulla base dei riferimenti toponomastici (via, numero civico) il lavoratore dovrà far indicare al medico maggiori dettagli per il reperimento del malato a cura del medico dell’Inps nella sezione del certificato specifico della reperibilità.
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Lavoro in una Rsa, ho contratto il covid in marzo 2020, sono rimasto in coma 6 mesi e poi in riabilitazione (9 mesi di infortunio e 3 mesi di malattia) Ora dovrò fare la visita dal medico del lavoro per il rientro. Vorrei sapere per cortesia: se il medico non mi dovesse riconoscere l’idoneità alla mansione; potrei ritornare in malattia ? O non potrò fare più nulla e sarò licenziato? Grazie Silvio Garnieri