L’esenzione dall’Ici sulla prima casa stabilita dalla legge 126/08 si applica anche alle unità immobiliari “assimilate dal Comune” a prima casa.
La risoluzione 2/2009 del Dipartimento delle politiche fiscali ha chiarito che solo due sono i casi di “assimilazione comunale” validi ai fini dell’esenzione dell’Ici.
Il primo è quello di unità immobiliari non affittate di proprietà di anziani e disabili che risiedono in istituti di ricovero, come già stabilito dall’articolo 3, comma 56 della l.662/96; il secondo quello della abitazioni concesse in uso gratuito a parenti.
Dettagli e commenti in questo articolo del Sole 24 Ore.
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