Anche la Toscana ha il suo accordo sulla detassazione.
Lo mettiamo a disposizione nella parte riservata di www.uneba.org in corrispondenza di questa notizia.
E’ stato infatti firmato venerdì 15 aprile l’”Accordo regionale di lavoro valido nell’ambito della Regione Toscana” tra Uneba Toscana, con il presidente Andrea Blandi ed il vicepresidente Carlo Alberto Orvietani, e i sindacati Fp Cisl, Fp Cgil e Uiltucs Uil.
L’accordo stabilisce quali sono gli elementi della retribuzione previsti dal contratto nazionale Uneba che “concorrono al raggiungimento degli obbiettivi di produttività,qualità ed efficienza organizzativa” e quindi possono essere assoggettati ad imposta del 10% sostitutiva dell’Irpef.
L’accordo è valido dal 1 gennaio 2011 e si applica agli enti associati ad Uneba Toscana e che applicano il contratto Uneba.
Gli enti che hanno bisogno di certificazione della loro adesione possono rivolgersi ad Uneba Toscana allo 055 489615.
Qui tutti gli accordi sulla detassazione, regione per regione.
6 Comments
cerco chiarimenti sul ccnl uneba avendo io un contratto del solito tipo,con 4°livello super.grazie
@Mazzanti Puo’ spiegare meglio la sua richiesta? cordiali saluti, redazione https://www.uneba.org
salve,
volevo un informazione, ho avuto un contratto UNEBA di un anno, con la promessa che dopo sarebbe scattato indeterminato automaticamente. per levarmi dei contributi in più che ci davvano loro 185 euro lordi, tipo premio. a fine contratto mi hanno detto di strare a casa 20 gg poi riassumermi. la mia domanda è questa per legge loro se volessero mi potrebbere fare subito un contratto indeterminat?, grazie per la risposta
sono custode notturno in una struttura casa per vacanza. volevo sapere a livello pensionistico lavorando tutte le notti, 34/7.mi accreditano qualche anno? in attesa di risposta
cordiali saluti
sono custode notturno in una struttura casa per vacanza. volevo sapere a livello pensionistico lavorando tutte le notti,24/7.mi accreditano qualche anno? in attesa di risposta
cordiali saluti
Il beneficio pensionistico per i lavoratori notturni è previsto dall’art.1 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66. Esso compete a coloro che svolgano almeno tre ore del tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro), durante il “periodo notturno”, cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Considerato che il CCNL Uneba definisce orario notturno quello tra le 22.00 e le 6.00, una prestazione 24.00/7.00 comprende tre ore minime in orario notturno, quindi dovrebbe rientrare.