Anche se il datore di lavoro ha designato un RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) non è esclusa la sua diretta responsabilità penale per l’inosservanza di norme antinfortunistiche.
Lo ha affermato la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza 6400 del 16 febbraio 2012, segnalata da puntosicuro.it
La designazione dell’RSPP (che il datore di lavoro è tenuto a fare secondo l’articolo 31 del testo unico sulla sicurezza, d.lgs 81/08) infatti, non equivale ad una delega di funzioni, “e non può quindi assumere -scrive la sentenza della Cassazione – la stessa rilevanza ai fini dell’esonero della responsabilità del datore di lavoro”.
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IL RSPP E’ SOLO DESIGNATO ATTRAVERSO UNA NOMINA A COLLABORARE PER LE DISPOSIZIONI BUROGRATICHE E AGLI OBBLIGHI DI LEGGE, AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO: NON HA RESPONSABILITA’.
LA DELEGA, CON SPECIFICHE FUNZIONI E DISPONIBILITA DI SPESA, DEVE ESSERE NOTIFICATA SULLO STATUTO DELLA SOCIETA’ CON VERBALE DAL NOTAIO. IN QUASTO CASO VIENE CITATO COME CORRESPONSABILE CON IL DATORE DI LAVORO.
QUESTO PORTA IL DATORE DI LAVORO A SCEGLIERE IL RSPP CON DILIGENZA, PER UNA MAGGIORE TUTELA PERSONALE.
NON LO SOSTITUISCE MAI.