Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto di ricevere anche copia cartacea, e non solo elettronica, del Documento di valutazione dei rischi (DVR).
Lo ribadisce questo approfondimento pubblicato da www.puntosicuro.it a firma dell’avvocato Rolando Dubini
In cui si sottolineano i diritti dell’RLS e i doveri del datore del lavoro ai sensi del Testo unico sulla sicurezza d.lgs 81/08, con le modifiche del successivo d.lgs 106/09, e della giurisprudenza in materia.
Riportiamo in sintesi alcuni dei principi evidenziati dall’approfondimento sopra citato.
CONSEGNA DEL DVR
“Il meccanismo individuato dalla legge vigente richiede una preventiva richiesta scritta del DVR da parte del RLS”
“Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al RLS (…) tutte le informazioni e la documentazione sulla valutazione dei rischi (…) e in particolare quella inerente il percorso valutativo e le misure d’intervento previste, nonché quella tecnica inerente le sostanze, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro”.
Come ricorda la circolare ministeriale 368/2000, “il diritto di accesso al documento di valutazione del rischio (…) va in ogni caso assicurato, in via ordinaria, mediante la materiale consegna del documento” (…) “Solo in via eccezionale, qualora obiettive esigenze di segretezza aziendale legata a ragioni di sicurezza o particolari oneri di riproduzione non rendano praticabile tale consegna, il datore di lavoro potrà assicurare altrimenti il diritto di accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza mediante forme e modalità che consentano comunque la messa a disposizione del documento di valutazione del rischio”.
“L’ RLS può costringere l’azienda a consegnargli il DVR in copia cartacea non solo, invocando l’intervento degli ufficiali di polizia giudiziaria (u.p.g.) della Asl, ma anche ricorrendo allo strumento civilistico del decreto ingiuntivo“.
SPIEGAZIONE DEL DVR
L’RLS “deve essere messo nella condizione di interpretare correttamente il DVR, dunque occorre anche, in modo formale e verbalizzato, spiegargli accuratamente il senso delle informazioni e dei documenti che gli vengono trasmessi“.
“Il RLS deve avere effettiva conoscenza di quanto scritto nel documento di valutazione dei rischi, anche perché il datore di lavoro deve dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di consultarlo in ordine alla valutazione dei rischi”.
CONSULTAZIONE DEL DVR
“Il documento viene consultato in azienda, ed il tempo necessario a farlo è a carico dell’azienda”.
Al tema della sicurezza sul lavoro Uneba Veneto sta rivolgendo una particolare attenzione. Proprio all’applicazione del d.lgs 81/08 è dedicato il primo questionario di autovalutazione e consultazione degli enti distribuito il mese scorso nell’ambito dell’iniziativa “La parola agli associati”.
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