A cura della Commissione fiscale di Uneba nazionale
UTILIZZO DIRETTO DEL CREDITO DI IMPOSTA 110 PER CENTO (“SUPERBONUS”) PER ONLUS/ODV/APS IN SOSTITUZIONE DELLO SCONTO/CESSIONE
Si rimanda al recentissimo aggiornamento dell’art.119, comma 11 del decreto legge 34/20 (aggiornamento introdotto dal decreto legge del 18/11/2022 n. 176, articolo 9) che tratta quest0 caso: (…) “nonché in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi” (…).
Quindi un ente può utilizzare in compensazione verticale/orizzontale il valore corrispondente al superbonus del 110%, secondo le regole della medesima compensazione (alla quale si rimanda) nonché seguire le regole previste sempre dal comma 11 medesimo?
La risposta è no, in questo attuale contesto normativo, poiché il dato letterale suesposto parla di “detrazione”, e non espressamente di credito di imposta. Pertanto, in assenza di una previsione certa, non è automatico considerare una detrazione quale credito di imposta (e pertanto compensabile secondo le regole vigenti).
La detrazione si ritiene si possa applicare fino a concorrenza della imposta IRES maturata anno per anno nella dichiarazione dei redditi. Si auspica, quanto prima, un chiarimento normativo.
Il riferimento del comma 3 dell’art.121 del decreto legge 34/20 è da intendersi relativo a crediti di imposta compensabili, ma solamente nelle ipotesi di cessione/sconto in fattura degli importi equivalenti.
In merito, inoltre, alla eventuale compensazione con i contributi Inps/dipendenti sono presenti sentenze di tribunali (ordinanza del Tribunale di Brescia n.1251 del 22/02/2022 e sentenza del Tribunale di Milano n.2207/2021) che mettono in dubbio tale compensazione perché priva di un esplicito riferimento normativo.
1 Comment
alla luce del nuovo dl 38 11/04/23, art. 2 quater che sembra superare i dubbi dei tribunali di Brescia e Milano con la sua interpretazione autentica sembra a questo punto possibile per una onlus utilizzare direttamente il credito acquisito per versamenti diui tipo previdnziale.
grazie