E’ segnalata qui una interessante pronuncia della Corte Europea di Giustizia nell’intervenire su una controversia in cui un lavoratore (spagnolo) chiedeva di poter godere delle ferie annuali al di fuori del periodo fissato nel calendario delle ferie dell’impresa, perché in quel periodo era in congedo per malattia,
In ballo era l’interpretazione dell’articolo 7, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, che stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane (…)” e che “Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
“L’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88/CE,- ha scritto la Corte nella sentenza- deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali o a contratti collettivi a termini dei quali un lavoratore, in congedo per malattia durante il periodo di ferie annuali fissato nel calendario delle ferie dell’impresa di appartenenza, non abbia il diritto, una volta ristabilitosi,di godere delle ferie annuali in un periodo diverso da quello definito inizialmente,eventualmente al di fuori del periodo di riferimento corrispondente”.
In sintesi: la Corte ha chiarito che, in base alle norme comunitarie, i giorni di ferie perduti per malattia vanno goduti, anche se questo non è previsto dal calendario dell’azienda.
Qui l’estratto della sentenza.
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