Con sentenza n. 21296 del 6 ottobre 2009, la Cassazione, sezione Lavoro, ha affermato che il termine di 5 giorni dalla contestazione entro il quale è preclusa la possibilità dell’irrogazione della sanzione (cioè la sanzione puo’ essere data solo dopo cinque giorni) è funzionale alla difesa del lavoratore. Quindi, argomenta la Cassazione, la sanzione può essere irrogata anche prima dei cinque giorni se il dipendente accusato ha pienamente esercitato il proprio diritto di difesa senza manifestare alcuna volontà di produrre altra documentazione.
In precedenza, con sentenza 20404 del 22 settembre, la Cassazione aveva stabilito che il principio di immediatezza della contestazione anche in caso di licenziamento va inteso in senso relativo; qui i dettagli.
Fonte: bollettino della Direzione provinciale del lavoro di Modena
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