Il Tar di Bologna, con sentenza n. 4480/2007, ha ribadito che quando una società promotrice mantiene una presenza rilevante, le fondazioni non possono qualificarsi come onlus.
Il riferimento normativo è l’articolo 10, comma 10 del dlgs 460/97, secondo la quale "non si considerano in ogni caso onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla l.218/90, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria“.
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia per le Onlus hanno interpretato tale norma nel senso di permettere che enti pubblici e società commerciali possano partecipare alle fondazioni: se però si intende qualificare la fondazione come onlus, tali soggetti non possono avere un’influenza dominante.
Ma quando l’influenza è dominante?
Quando l’influenza è dominante? Ciò si comprende dalle regole stabilite dallo statuto e dall’atto costitutivo.
Nel caso esaminato dal Tar lo statuto della fondazione, con unico socio fondatore impresa commerciale, tra le altre cose, prevede che:
- 2/3 del consiglio di amministrazione siano nominati dal fondatore;
- il segretario, con poteri di ordinaria amministrazione, sia nominato dal consiglio su indicazione del fondatore e preferibilmente scelto tra i dirigenti della società fondatrice.
Per il Tar di Bologna questi due elementi presi in considerazione sono sufficienti a identificare un soggetto costituito e finanziato da una società commerciale, che mantiene un’influenza dominante sulla fondazione.
In sintesi
Da ciò se ne deduce che se il soggetto richiedente l’iscrizione nell’anagrafe delle onlus ha tra i propri soci società commerciali o altri soggetti espressamente esclusi dalla disciplina di cui al dlgs.460/97, bisogna prima verificare il ruolo che questi enti ricoprono nell’organizzazione. Se si verifica un’influenza dominante di tali enti all’interno dell’organizzazione, la fondazione è considerata un ente strumentale alle finalità di soggetti che non possono essere iscritti tra le onlus. E quindi non può a sua volta essere annoverata tra le onlus.
Donatello Ferrari
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