Sostituire i lavoratori scioperanti con altri colleghi non è di per sé condotta antisindacale.
Lo afferma la sentenza 14157 della Corte di Cassazione, depositata il 6 agosto e segnalata dal Sole 24 Ore. “In particolare – si legge sul 24 Ore – la Suprema corte afferma che il datore può sostituire i dipendenti in sciopero con altri, presenti sul posto di lavoro, purché questi ultimi siano adibiti a mansioni diverse, uguali o superiori (con maggiorazione della retribuzione) a quelle ordinariamente svolte, ma non inferiori. A meno che le mansioni inferiori non costituiscano un elemento marginale di quelle principali che, in ogni caso, debbono essere assorbenti. Inoltre, l’eventuale consenso dei lavoratori a svolgere mansioni inferiori non elimina il carattere antisindacale della condotta datoriale”.
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