Il Tar della Puglia ha accolto il ricorso di un gruppo di cittadini contro il Comune di Bari ed il suo regolamento sulle esenzioni dai ticket per l’accesso ai centri diurni per persone con disabilità, ispirato al regolamento della Regione Puglia sullo stesso tema.

Il Tar contesta la parte di regolamento regionale in cui, per stabilire se si ha diritto all’esenzione, il testo “prevede come riferimento il reddito familiare incluse le somme non fiscalmente rilevanti, quali l’indennità di accompagnamento dell’Inps, le pensioni di invalidità, le rendite Inail”, come spiega Quotidianosanità.

Il Tar spiega che, per orientamento consolidato dei giudici, l’accesso a prestazioni agevolate si valuta in base all’Isee, in cui la condizione del richiedente si definisce anche in base a reddito e patrimonio famigliari. A questa regola però si deroga in caso di persone con disabilità grave e accesso a strutture residenziali o semiresidenziali. In questo caso invece a fare testo è la situazione economica del solo assistito.

Anche il regolamento del Comune di Bari non aveva previsto casi in cui per l’esenzione dal ticket contasse la sola situazione economica del disabile.

Punto di partenza del ragionamento è il decreto legislativo 109/98 e in particolare il comma 2ter dell’articolo 3 per quanto riguarda i disabili gravi.