L’articolo 27 del contratto Uneba stabilisce che la manutenzione di divise e indumenti è a carico del lavoratore.
La sentenza 8585 del 28 aprile 2015 della Cassazione,che riguarda il caso di una ditta di smaltimento rifiuti, sembra però andare in direzione opposta, cioè verso l’obbligo del datore di lavoro di provvedere a manutenzione e lavaggio degli indumenti che sembrano addirittura essere considerati “dispositivi di protezione individuale”.
Mettiamo a disposizione nella parte riservata del sito il testo della sentenza ed un approfondimento a cura della segreteria Uneba nazionale, che conferma la correttezza dell’impostazione del contratto Uneba: il compenso per la manutenzione del vestiario è all’interno della retribuzione onnicomprensiva che i lavoratori ricevono.
1 Comment
Ogni quanto tempo ed in che numero va rifornito di divise un oss?