Il fenomeno del bullismo tra i giovani, sempre più frequente, comporta inevitabilmente delle responsabilità civili non solo per i giovani autori dell’illecito (i quali possono incorrere anche in una responsabilità penale), ma per chi ha il dovere di istruzione e sorveglianza nei loro confronti.
Il Codice civile, infatti, individua ipotesi di responsabilità indiretta da parte degli “adulti” tenuti a vigilare sui minori.
I genitori, in primo luogo, (vedi articolo 2048, comma primo, del Codice civile – tutte le citazioni qui a seguire sono dal Codice civile) hanno precisi doveri di educazione ed istruzione del figlio (vedi art. 147).
Quindi eventuali illeciti commessi dal figlio possono essere attribuiti anche ai genitori, se il fatto illecito compiuto dal minore possa essere attribuibile anche a un genitore che è mancato ai suoi doveri di educare e sorvegliare i propri figli (culpa in educando e culpa in vigilando).
Ma quali sono le responsabilità dei genitori se non vivono assieme, e il figlio è affidato a solo uno di loro?
Si dà importanza alla coabitazione tra genitore e figlio, in quanto la convivenza permette ovviamente una maggiore possibilità e capacità di educare e sorvegliare il figlio, cosa che invece risulta più difficoltosa per il genitore non affidatario.
Ne consegue quindi che il genitore affidatario ha una maggiore responsabilità per gli illeciti compiuti dal figlio. Ciò non significa però la completa estraneità dei fatti del genitore non affidatario in caso di illecito del minore. Il genitore, ha comunque il dovere di educare ed istruire il proprio figlio, anche se non vive in casa con lui, e anche se la non convivenza rende tale dovere più difficoltoso.
Inoltre, pur essendo genitore non affidatario, un padre o una madre può essere responsabile dell’illecito del minore se il fatto si è verificato quando il minore era sotto la sua vigilanza (culpa in vigliando).
Il dovere di educare e vigilare sui minori riguarda anche i tutori, precettori e maestri d’arte (e quindi anche gli insegnanti o le baby sitter) ai quali i genitori affidano i figli.
Durante il periodo in cui i minori sono sotto la custodia dei precettori o insegnanti, questi ultimi sono responsabili per il fatto illecito commesso dal minore stesso (vedi art. 2048, comma secondo).
Ovviamente questo dovere di sorveglianza dipende anche dal grado di maturità dei minori. Più loro sono maturi e capaci di ben inserirsi nella vita di relazione, maggiore è la libertà che il tutore può concedere e quindi diversa è l’attenzione richiesta a chi ha il dovere di vigilare.
Anche la scuola ed i docenti possono essere, pertanto, responsabili per i fatti di bullismo compiuti degli allievi (vedi art. 2048, comma secondo), quando il fatto illecito è compiuto dall’allievo nel periodo in cui. era sottoposto alla vigilanza del docente. Il docente, per escludere la sua colpa, dovrà dimostrare di non aver potuto fare nulla per evitare il fatto.
Le responsabilità che possono configurarsi nei casi di bullismo si differenziano a seconda delle circostanze in cui l’episodio si è verificato:
- se il minore non ha la capacità di intendere e di volere, al suo posto rispondono, per il danno arrecato, coloro che erano tenuti alla sua sorveglianza (vedi art. 2047)
- se invece il minore ha la capacità di intendere e di volere, ma non anche la capacità di agire, cioè la capacità di ciascuno di esercitare e far valere i propri diritti (vedi art. 2), genitori e tutori saranno responsabile dei danni provocati (vedi art. 2048). E’ ipotizzabile anche un concorso di colpa tra minore e genitori
- la responsabilità è interamente del minore se si tratta di minore emancipato, cioè che si è sposato (vedi art. 390 e seguenti).
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