I comuni non possono far pagare le spese dell’assistenza alle persone non autosufficienti ai famigliari considerando il reddito complessivo della famiglia anziché quello della singola persona assistita.
Altrimenti detto: i famigliari degli assistiti ricoverati in residenze socio sanitarie e assistenziali non sono tenuti a pagare le rette. Queste devono essere pagate dal singolo assistito (facendo riferimento al solo reddito Isee personale). La eventuale parte mancante è a carico del comune di residenza.
E’ il principio affermato dal Tar della Lombardia attraverso una serie di sentenze, depositate il 14 e il 20 maggio.
Sono stati quindi accolti, come ricorda www.redattoresociale.it, i ricorsi presentati dai famigliari delle persone non autosufficienti contro i Comuni di Milano, Varese, Pavia, Cinisello B., Vimercate, Castiglione Olona, Oggiono S. Stefano, Grosio, Binago, Tirano e Locate Varesino. Altre azioni contro altri comuni sono annunciate.
Il Tar fa riferimento, nell’accogliere il ricorso, al decreto legislativo 109/98 e il decreto legislativo 130/00. Inoltre il comportamento dei Comuni è considerato anche contrario a quanto stabilito dalla Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità che l’Italia ha ratificato.
Qui un commento di approfondimento e, in fondo alla pagina, i testi delle sentenze.
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