Con sentenza 29137 del 15 dicembre 2008, la Cassazione ha stabilito che, per valutare l’adeguatezza della motivazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto (previsto dall’art. 2110 del Codice civile), è sufficiente che il datore di lavoro abbia enunciato la causa che ha portato al licenziamento. Non c’è necessità invece, ha chiarito la Cassazione, di una descrizione particolareggiata delle circostanze relative alla causa del licenziamento. Ovviamente, rimane confermato l’onere per il datore di lavoro di provare, in sede giudiziaria, i fatti costitutivi del potere (di licenziare) da lui esercitato.
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