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Legge di bilancio, gli emendamenti proposti da Uneba, Anffas, Anaste, Aris, Agespi

Uneba, Anffas, Anaste, Aris, Agespi ancora una volta portano alla politica la voce e il punto di vista dei più fragili. Lo fanno con gli emendamenti proposti al disegno di Legge di Bilancio 2021 (disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”), approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 novembre e ora in discussione a Camera e Senato. Entrambe le assemblee  dovranno approvarle e hanno la possibilità di modificare il testo. Obbiettivo di Uneba e delle altre associazioni è appunto farle modificare come qui sotto indicato.

EMENDAMENTO 1 

100 milioni per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità

Dopo l’articolo 71, inserire il seguente articolo

Articolo 71- bis  

Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative  regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle  finanze, è istituito un Fondo denominato “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità” volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l’anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al periodo precedente.

 MOTIVAZIONE

L’aumento esponenziale dei costi per la gestione dei servizi semiresidenziali sta rischiando di mettere a repentaglio la prosecuzione dei servizi, anche per il futuro successivo a quello attuale di emergenza, con conseguenti gravi ripercussioni alla continuità dei supporti a favore delle persone con disabilità e gravi ricadute anche al mantenimento dei livelli occupazionali.

EMENDAMENTO 1A

190 milioni per le strutture residenziali per anziani o persone con disabilità

Dopo l’articolo 71-bis, inserire il seguente articolo

Articolo 71- ter  

Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, sia per l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, inclusa la recettività per mancati nuovi inserimenti, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle  finanze, è istituito un Fondo denominato “Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti” volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l’anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al periodo precedente.

MOTIVAZIONE

L’aumento esponenziale dei costi per la gestione dei servizi residenziali sta rischiando di mettere a repentaglio la prosecuzione dei servizi, anche per il futuro successivo a quello attuale di emergenza, con la gravissima conseguenza che l’eventuale cessazione di alcuni servizi residenziali lascerebbe decine di migliaia di persone senza più alcuna protezione e senza più alcuna assistenza e gravi ripercussioni rispetto a possibili rischi di danni al mantenimento dei livelli occupazionali

 

EMENDAMENTO 2

Cominciare a lavorare in Rsa prima del riconoscimento della qualifica professionale ottenuta all’estero

Al decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l’articolo13 inserire il seguente:

Articolo 13 bis – Deroga delle norme in materia  di  riconoscimento  delle  qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie presso strutture private autorizzate o accreditate

Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206, è consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e socio-sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale, presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente, una professione sanitaria o socio-sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. In tal caso gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all’estero. Rimane salva l’eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all’esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo.   

Per il medesimo periodo di cui al comma 1, in deroga all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è consentito a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, di esercitare, temporaneamente, in via autonoma o dipendente, presso strutture private autorizzate o accreditate, una professione sanitaria o socio-sanitaria conseguita all’estero. In tal caso gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all’estero. Rimane salva l’eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti, all’esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo.   

 MOTIVAZIONE

Il Servizio Sanitario Nazionale e gli enti pubblici territoriali hanno visto nell’articolo 13 del “Cura Italia” vedersi riconosciuto il diritto ad assumere persone, anche straniere, aventi un titolo professionale conseguito all’estero (in un Paese dell’Unione Europea e non)  per fronteggiare l’emergenza pandemica.

Tale deroga non può immotivatamente essere limitata alle strutture pubbliche, visto il maggior carico di emergenze gestito, anche durante la Fase 1, dalle strutture private e la cogente nuova esigenza di reclutare sempre maggiore personale in tempi rapidissimi per contrastare la seconda ondata di contagi.

Rimane ferma per le autorità competenti la verifica anche a posteriori dell’idoneità dei titoli conseguiti all’estero e in caso negativo, procedere alla revoca di tale deroga, con effetto successivo alla stessa.

 

EMENDAMENTO 3

Tamponi e vaccini gratuiti per ospiti e lavoratori delle strutture

Dopo l’articolo 75, inserire il seguente articolo:

Articolo 75 – bis (Tamponi e vaccini per strutture residenziali)

Per l’anno 2021 è obbligatorio effettuare con le modalità e periodicità indicate dalle autorità preposte il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e coloro che sono ricoverati in strutture residenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, incluse le persone asintomatiche. Ai medesimi beneficiari di cui al comma 1 sono garantiti anche vaccini, inclusi quelli antipneumococcici.  

I tamponi ed i vaccini vengono forniti gratuitamente dalla Regione o Provincia Autonoma, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite; a tal fine nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito per l’anno 2021 un “Fondo per tamponi e vaccini per strutture residenziali” di 10 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro della Salute, da adottare entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al periodo precedente.

 MOTIVAZIONE

Occorre evitare in tutti i modi il diffondersi del contagio in tali tipologie di strutture essendo le persone ivi ricoverate quelle a maggiore rischio di contagio e di letalità, nonché proteggere gli operatori senza i quali a tali persone verrebbero meno i necessari supporti vitali,  individuando per tempo fonti di contagio onde poter effettuare isolamenti preventivi dei contagiati, anche asintomatici

 

EMENDAMENTO 4

Copertura delle spese per aumento del costo del lavoro

Dopo l’articolo 54, è inserito il seguente articolo:

Art. 54 –bis (Recupero prestazioni semiresidenziali e residenziali e sostegno incremento costo del lavoro)

Le risorse contrattualizzate, autorizzate o previste in preventivo nei propri capitoli di spesa dalle Pubbliche Amministrazioni per le prestazioni semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità ed anziani non autosufficienti per l’anno 2020 e non spese per una riduzione delle numero delle prestazioni erogate al 31 dicembre 2020 sono utilizzate, in aggiunta alle risorse per l’anno 2021, per il rimborso di medesime tipologie di prestazioni erogate dai medesimi enti privati contrattualizzati, autorizzati o accreditati, entro il 30 settembre 2021, in deroga ai tetti di spesa per l’anno 2021.

Al fine di sostenere le strutture semiresidenziali e residenziali che nel corso del 2020 e del 2021 hanno sostenuto per l’erogazione di prestazioni in favore di persone con disabilità ed anziani non autosufficienti un incremento del costo del lavoro per adeguamenti contrattuali ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuta un contributo parametrato alla percentuale di incremento del costo del lavoro ed al numero dei lavoratori per una spese complessiva di euro 100 milioni di euro con fondo di previsione sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione del contributo di cui al periodo precedente.

MOTIVAZIONE

Molte strutture hanno visto ridotta l’affluenza e quindi anche la remunerazione dei propri servizi e perciò si chiede alle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare i soldi già allocati, ma non spesi nel corso del 2020, per quei servizi per un incremento degli stessi nei primi 9 mesi dell’anno 2021, senza alcun maggiore impatto per la finanza pubblica.

Al tempo stesso le strutture hanno dovuto procedere ai rinnovi contrattuali e vanno sostenute quelle che hanno garantito un incremento dei trattamenti economici e normativi applicando contratti  collettivi  nazionali, territoriali  o  aziendali  stipulati   da   associazioni   sindacali   comparativamente  più rappresentative sul piano nazionale o i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

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