Le RSA devono comunicare all’autorità di pubblica sicurezza i nominativi dei soggetti accolti?
Una Questura, riferendosi all’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha presentato questa richiesta ad una Fondazione associata ad Uneba. La Fondazione si è rivolta ad Uneba, ed in particolare alla sua Commissione Giuridica, per chiarimenti.
Uneba mette a disposizione dell’ente associato, e di tutti gli enti associati Uneba, il parere sul tema predisposto dall’avvocato Bassano Baroni, presidente della Commissione Giuridica e presidente emerito di Uneba Lombardia.
In conclusione della sua trattazione, l’avvocato Baroni ribadisce che "deve ritenersi che le RSA non siano destinatarie di alcun obbligo di comunicazione all’autorità di P.S. (pubblica sicurezza, ndr) in ordine all’identità dei soggetti assistiti".
Quindi: no, non è obbligatorio per le RSA comunicare all’autorità di pubblica sicurezza i nominativi dei soggetti accolti.
Il parere redatto dall’avvocato Baroni è pubblicato nella parte riservata del sito, in corrispondenza di questa notizia.
Se altri enti Uneba si sono trovati in situazioni simili, o hanno ricevuto richieste di comunicazioni dei dati da parte della Questura territorialmente competente, chiediamo loro di segnalarcelo a info@uneba.org
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