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L’Asl committente del servizio impone l’arbitraria assunzione di un disabile ad una onlus che assiste minori disabili

La crisi dei rapporti tra mondo dei servizi socio-assistenziali non profit e lo Stato ovvero le sue propaggini sul territorio si aggrava. Le Onlus vengono deliberatamente escluse da agevolazioni fiscali, bandi per finanziamenti a fondo perduto per i miglioramenti di sicurezza, miglioramento energetico ecc.

Eppure il non profit fornisce in regime di sussidiarietà servizi che, altrimenti, sarebbero a carico dello Stato a costi ben più pesanti. Ciò non basta, tuttavia, per essere quanto meno considerati dallo Stato nemmeno alla pari con gli altri soggetti economici.

Ma veniamo a quanto è capitato ad un Associato Uneba, di cui non possiamo dire nemmeno la Regione di ubicazione per la paura dell’Associato di essere individuato e di perdere la convenzione.

Come è noto, il contratto collettivo di lavoro Uneba, all’art.15, opera una numerosa esclusione di profili professionali dal computo delle cosiddette “quote di riserva”, cioè le assunzioni obbligatorie di disabili ex legge 68/99. Per effetto di detta esclusione, di fatto gli Enti (ad esclusione di quelli di grandi dimensioni) sono esonerati dalle assunzioni obbligatorie, e ciò risponde al principio condiviso anche dalle organizzazioni sindacali (ma diremmo dal buon senso comune) che non sia opportuno assistere disabili con disabili.

Nel caso particolare di cui ci occupiamo, la Onlus assiste su convenzione con l’Asl minori disabili ed ha un organico di 25 oss ed un solo impiegato amministrativo. Gli Oss sono esclusi per Ccnl dal computo delle quote di di riserva, perciò non sussiste a carico dell’Ente nessun obbligo di assunzione obbligatoria.

Pur tuttavia, al momento del rinnovo della convenzione, l’Asl committente impone (verbalmente, verbalmente! Siamo in territori in cui meno si scrive, meglio è) l’assunzione di un disabile poiché la Onlus “ha superato i 15 dipendenti”.

La onslus obbedisce, e quindi oggi il disabile è in servizio come operatore di assistenza, per giunta con orario ridotto a 4 ore giornaliere poiché l’art. 33 della legge 104/92 riserva tale decurtazione di orario ai lavoratori disabili “in situazione di gravità”.

Abbiamo dunque un disabile in situazione di gravità che accudisce un disabile minore magari a sua volta in situazione di gravità.

L’immagine sarebbe di per sé edificante sul piano umano, se non fosse che…supponiamo che al minore disabile assistito capiti un incidente proprio nel momento in cui il disabile assistente si sta occupando di lui.

Immaginiamo quale sarebbe la posizione dei familiari del minore, conoscendo le cose.

Immaginiamo quale sarebbe il suggerimento del legale di fiducia dei familiari del minore, conoscendo a sua volta le cose.

Immaginiamo quale sarebbe l’eco che la faccenda potrebbe avere sui mezzi di informazione.

Immaginiamo quale sarebbe la presa di distanza delle Istituzioni locali e della stessa Asl committente (noi non abbiamo disposto nessuna assunzione obbligatoria, è stata una iniziativa totalmente discrezionale del concessionario….).

Auguriamo al nostro assistito in totale anonimato che non accada mai nulla di quanto sopra ipotizzato. Rischierebbe persino di perdere la convenzione, oltre a tutto il resto.

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