Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione: pubblicato il modello OT23 2021
L’Inail, con istruzione operativa del 13 maggio 2020, ha reso disponibile il modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2021, relativo agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel corso del 2020 (OT23).
LE NOVITA’
Inail precisa che gli interventi sono stati riorganizzati secondo le seguenti sezioni e sottosezioni:
A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
A-1: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
A-2: Prevenzione del rischio di caduta dall’alto
A-3: Sicurezza macchine e trattori
A-4: Prevenzione del rischio elettrico
A-5: Prevenzione dei rischi da punture di insetto
B: Prevenzione del rischio stradale
C: Prevenzione delle malattie professionali
C-1: Prevenzione del rischio rumore
C-2: Prevenzione del rischio chimico
C-3: Prevenzione del rischio radon
C-4: Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
C-5: Promozione della salute
D: Formazione, addestramento, informazione
E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
F: Gestione delle emergenze e DPI
L’Istituto ha inoltre aggiornato il Modello di domanda di riduzione per prevenzione 2021 secondo i criteri che seguono:
1. semplificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi differenziati in funzione dell’ampiezza dell’ambito dell’intervento o del diverso riferimento tariffario;
2. introduzione di nuovi interventi volti a intercettare le situazioni di pericolo che possono determinare infortuni gravi anche con esito mortale;
3. eliminazione degli interventi di minore efficacia prevenzionale e di quelli che più ricorrentemente, in sede di controllo a campione, determinano il rigetto delle domande, con l’avvio del conseguente contenzioso amministrativo che, sovente, ha avuto esito sfavorevole per le aziende.
Sempre rispetto al modello dell’anno scorso, sono inoltre semplificate le modalità di attribuzione dei punteggi differenziati in funzione dell’ampiezza dell’ambito dell’intervento o del diverso riferimento tariffario. Non è più prevista la differenziazione degli interventi sulla base dei parametri trasversale/settoriale e generale/non generale. Infine, viene riconosciuta a un maggior numero di casi l’estensione a più anni dell’arco di validità di interventi particolarmente significativi, purché risulti evidenza del mantenimento e della continuità di attuazione degli stessi nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
L’Istituto comunica che è in prossima pubblicazione la guida alla compilazione del modello.
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