Passiamo in rassegna le agevolazioni fiscali che sono riconosciute alle persone con disabilità, sia ai fini delle imposte dirette che dell’Iva
Agevolazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Le spese in questione godono della detrazione Irpef del 36%. La norma agevolativa riguarda le spese effettuate fino al 31 dicembre 2010 e non è cumulabile con la detrazione del 19% riconosciuta per le spese sanitarie relative ai mezzi per il sollevamento del disabile.
Spese sanitarie e di assistenza
Le spese mediche generali e quelle di assistenza specifica (riabilitazione ed assistenza infermieristica) godono della deduzione dal reddito complessivo. La deduzione è riconosciuta anche al famigliare che ha sostenuto tali spese, indipendentemente dal fatto che il disabile sia a carico o meno.
Le spese mediche specialistiche godono della detrazione Irpef del 19% per la parte che supera euro 129,11. La detrazione spetta anche ai famigliari che hanno a carico la persona con disabilità.
Le spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento godono integralmente della detrazione Irpef del 19%.
Le spese sanitarie relative a patologie esenti da ticket (per esempio: trapianti, allergie e cardiopatie) possono essere detratte dal familiare che le ha sostenute, indipendentemente dal fatto che il disabile sia a carico o meno, nella percentuale del 19%, (esclusi i primi euro 129,11 spesi), per la misura che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare affetto dalle patologie esenti (cioè che non può direttamente detrarsi quest’ultimo), fino ad un massimo di euro 6.197,48.
Le spese per badanti o addetti all’assistenza personale o dei familiari godono della detrazione Irpef del 19% fino ad un importo di euro 2.100, a condizione che il reddito complessivo non superi euro 40.000.
Figli a carico
La detrazione teorica per figli a carico è aumentata di euro 220 per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della l.104/92. La detrazione effettiva è legata al reddito complessivo annuo.
Sussidi tecnici e informatici
E’ riconosciuta la detrazione Irpef del 19% per le spese relative all’acquisto di sussidi tecnici e informatici che servono a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione delle persone con disabilità, cioè “handicappata” secondo la definizione dell’art. 3 della l.104/92.
L’aliquota Iva agevolata del 4% è riconosciuta per:
- protesi ed ausili inerenti menomazioni funzionali e permanenti
- apparecchi di ortopedia
- poltrone e veicoli simili adatti al superamento delle barriere architettoniche
- opere finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche
- apparecchi e dispositivi adatti a procurare beneficio ai disabili con problemi di natura motoria, visiva, uditiva, di linguaggio. Per ottenere l’agevolazione bisogna esibire al rivenditore la prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl che attesti il collegamento funzionale del dispositivo richiesto con la disabilità, e il certificato rilasciato dall’Asl attestante l’inabilità funzionale e il carattere permanente della stessa
Agevolazioni auto
E’ riconosciuta una detrazione Irpef del 19% per un importo massimo di euro 18.075,99, per l’acquisto di motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o trasporto di disabile e autocaravan. L’agevolazione è riconosciuta per un autoveicolo in un quadriennio, salvo cancellazione dal Pra o furto del veicolo. Se il veicolo viene alienato entro i due anni dall’acquisto l’agevolazione viene recuperata, salvo che il disabile non sia stato obbligato a cedere il veicolo a causa delle mutate necessità relative al proprio handicap. La detrazione spetta anche per le riparazioni, diverse da quelle ordinarie, e le spese sostenute per l’adattamento dei veicoli. La detrazione può essere usufruita anche dal familiare di cui il disabile è a carico.
Per le autovetture (cilindrata non superiore a 2000 cc a benzina o 2.800 diesel) e per le spese relative agli adattamenti delle stesse è riconosciuta l’Iva agevolata al 4%, senza limiti di importo e per un mezzo ogni quattro anni, salvo cancellazione dal Pra.
La relativa fattura deve riportare la dicitura che si tratta di operazione ex l.97/86 e l.449/97, ovvero della l.342/2000 o l.388/2000. Inoltre, entro 30 giorni dall’acquisto, va fatta comunicazione all’Agenzia delle entrate competente, riportando la data dell’acquisto, la targa del mezzo e i dati anagrafici dell’acquirente.
Per l’acquisto agevolato di auto senza necessità di adattamento va prodotta la seguente documentazione:
- certificazione attestante lo stato di disabilità
- dichiarazione sostituitiva attestante di non aver acquistato altri mezzi con caratteristiche identiche nel quadriennio precedente
- nel caso di riacquisto di auto nel quadriennio: certificato di cancellazione del primo mezzo rilasciato dal Pra
- nel caso di acquisto da parte di familiare: copia dichiarazione fiscale da cui si evinca che il disabile è fiscalmente a carico
Per l’acquisto agevolato di auto con necessità di adattamento va prodotta la seguente documentazione:
- fotocopia patente di guida speciale; ai fini Irpef si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida
- dichiarazione sostitutiva attestante che l’invalidità comporta ridotte capacità motorie permanenti
- fotocopia della carta di circolazione da cui risulti che il veicolo è dotato di dispositivi prescritti per la guida da parte di disabili, ovvero adattato in funzione della disabilità fisica e/o motoria
- nel caso di acquisto da parte di familiare: copia dichiarazione fiscale da cui si evinca che il disabile è fiscalmente a carico
I disabili con ridotte o impedite capacità motorie devono obbligatoriamente adattare il veicolo per usufruire delle agevolazioni fiscali, facendo annotare sulla carta di circolazione le modifiche apportate.
E’ prevista, infine, l’esenzione dal pagamento del bollo per le autovetture agevolate con i limiti di 2.000 cc di cilindrata se a benzina, 2.800 cc se diesel. L’esenzione è concessa dall’Agenzia delle Entrate competente e può essere applicata ad un solo veicolo. La richiesta di esenzione va fatta nel primo anno di acquisto, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato, producendo la documentazione in precedenza allegata tramite raccomandata a/r. L’esenzione è tacitamente rinnovata di anno in anno e decade quando la condizione del disabile muta.
Successione e donazione
Il disabile usufruisce di una franchigia di euro 1.500.000 in caso sia beneficiario di successione o donazione, a prescindere dal grado di parentela con il donante o de cuius.
Agevolazione per i non vedenti
E’ riconosciuta la detrazione Irpef del 19% per l’acquisto di un cane guida. La detrazione, usufruibile anche dal famigliare di cui il non vedente è a carico, può essere utilizzata una volta ogni 4 anni, salvo i casi di perdita del cane, con un importo massimo di euro 18.075,99. Per il solo non vedente è riconosciuta una ulteriore detrazione forfettaria di euro 516,46 per il mantenimento del cane guida.
Donatello Ferrari
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