La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente per ribadire la parificazione dei diritti riconosciuti ai figli legittimi ed ai figli naturali.
Con sentenza n. 23411 del 04.11.2009, la Prima Sezione Civile ha, infatti, ribadito, che anche per le coppie di fatto, in caso di separazione, possono e devono essere applicate le stesse disposizioni di legge utilizzate per la separazione ed il divorzio, con particolare riferimento alla legge 54/2006.
Il giudice, quindi, anche nel caso di separazione di coppie di fatto, deve prediligere la soluzione dell’affido condiviso del minore, figlio naturale della coppia, con collocazione prevalente presso uno dei due genitori.
Allo stesso modo delle coppie sposate, continua la Corte, sussiste anche per le coppie di fatto, “un obbligo per entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori (come disposto dagli articoli 147 e 148 del Codice Civile), in proporzione alle proprie disponibilità economiche” (principio di proporzionalità).
"Tuttavia – spiega la Corte – la determinazione, come nella specie, di un assegno periodico a carico di uno dei genitori, non esonera certamente l’altro genitore dal contributo al mantenimento del minore".
La Suprema Corte ha così respinto il ricorso presentato dal padre del minore, condannato a versare l’assegno di mantenimento, precisando appunto che, i figli dei genitori non sposati debbono avere gli stessi diritti rispetto a quelli delle coppie sposate.
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