La Sentenza n.281 del 27 ottobre 2008 della V Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che pubblichiamo nella parte riservata, fa giustizia di un diffuso orientamento dell’Agenzia delle Entrate volto a negare l’iscrizione nel registro delle Onlus a Fondazioni il cui Organo Collegiale Amministrativo è composto, per la prevalenza, da Membri designati da Enti Locali o Società Commerciali.
Secondo l’Agenzia, nella fattispecie sottoposta al Giudice, non si poteva dar corso all’iscrizione nel registro delle Onlus di una Fondazione il cui Consiglio era composto da 7 Membri, 4 dei quali designati dal Comune e 2 da una Società Commerciale.
L’Agenzia, anche attraverso il richiamo della risoluzione 164 del 28/12/2004, aveva optato per la non iscrivibilità col richiamo dell’art. 10 del d.lgs. 460/97, con la precisazione che la ricordata prevalenza del Comune e di una Società Commerciale nella designazione, determinava in capo a tali Enti, un’influenza dominante tale da determinare l’attuazione nella previsione del citato art. 10 comma 10 del d.lgs. 460/1997 secondo il quale “non si considerano in ogni caso Onlus gli Enti Pubblici e le Società Commerciali diverse da quelle Cooperative”.
La Sentenza parte dal fondamentale principio secondo cui gli Amministratori di una Fondazione non operano in regime di mandato rispetto all’Ente che li ha designati, ma svolgono una esclusiva funzione servente agli interessi propri della persona giuridica amministrata.
Partendo da tale consolidato principio, la Sentenza si è data cura di stabilire se, per ipotesi, esistessero regole sanitarie volte ad attribuire ai Membri del Consiglio ruoli e funzioni a tutela degli interessi propri degli Enti designati.
Tale indagine si è conclusa in modo negativo, posto che l’Ente interessato – com’è nella generalità degli Statuti delle Fondazioni – non recava nel proprio Statuto alcuna norma volta a riservare ruoli rappresentativi dell’Ente che aveva provveduto alla designazione.
Anche se si è in presenza di una decisione di Commissione Tributaria Provinciale,
tale circostanza non è di per sé idonea a sminuire la rilevanza e l’attendibilità della Sentenza, atteso che la stessa non solo non contrasta con altre pronunce, ma è stata resa da una Commissione particolarmente qualificata, come è testimoniato dalla circostanza che Presidente della Commissione era la dott.ssa Livia Pomodoro, I° Presidente del Tribunale di Milano con evidente competenza nella materia degli Enti non-profit.
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