Dal 2010 nuove regole in campo iva per la territorialità dei servizi comunitari
Le nuove regole introdotte dal decreto legislativo (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) in recepimento della direttiva 2008/8/Ce, interessano direttamente l’operatività degli enti non commerciali, che si troveranno a fronteggiare nuovi adempimenti finora quasi sconosciuti (compilazione dei modelli intrastat, di modelli intra12, autofatturazione).
Questo decreto modifica la regola sulla territorialità ai fini iva delle prestazioni di servizi. In particolare dal 1 gennaio 2010 bisognerà fare la seguente distinzione:
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Committente soggetto passivo iva nel territorio dello stato, ossia possessore di partita iva
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Committente non soggetto passivo iva nel territorio dello stato, ossia consumatore privato senza partita iva.
Nel caso 1 le prestazioni saranno rilevanti ai fini iva in Italia.
Nel caso 2 si avrà rilevanza iva in Italia solo nel caso in cui il prestatore dei servizi sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello stato.
Questa la regola generale. Il legislatore ha comunque mantenuto delle deroghe in relazione a particolari prestazioni di servizi, quali quelli relativi ai beni immobili, la cui rilevanza territoriale ai fini iva rimane ancorata all’ubicazione dell’immobile stesso.
La discriminante introdotta dalla nuova regola rimane l’individuazione della soggettività passiva del committente. E qui sta la grossa novità per gli enti non commerciali: un ente non commerciale in possesso della partita iva, in base a questa norma, è sempre considerato soggetto passivo, e non conta che l’acquisto dei servizi sia effettuato all’interno della sfera istituzionale oppure delle attività commerciali svolte.
Diversi saranno invece gli adempimenti da mettere in atto. Vediamo schematicamente i casi che si possono verificare:
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Ente non commerciale con partita iva – acquisto in ambito commerciale. Al ricevimento della fattura dal fornitore estero (senza iva), l’ente dovrà emettere autofattura (con o senza iva e con le aliquote nazionali, seguendo le regole ordinarie in base alla tipologia di servizio acquistato) ex art. 17, comma 2 del dpr 633/72 ed effettuare la doppia registrazione sul registro delle fatture emesse e su quello degli acquisti. Gli importi iva registrati concorreranno alla liquidazione periodica dell’iva ed andranno inseriti nella dichiarazione annuale iva. Se il prestatore è comunitario occorrerà effettuare la trasmissione telematica del modello Intrastat alle dogane, ogni mese o ogni tre mesi (non più ogni anno). L’ unica eccezione alla trasmissione è quella relativa alle operazioni per le quali l’imposta non è dovuta in Italia.
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Ente non commerciale con partita iva – acquisto in ambito istituzionale. L’ente dovrà emettere autofattura con una numerazione diversa rispetto a quella utilizzata per le fatture dell’attività commerciale. L’autofattura andrà registrata in apposito registro, mentre gli importi non concorreranno alla liquidazione periodica del tributo, ma saranno oggetto di apposito e separato versamento dell’iva entro il mese successivo a quello di registrazione dell’autofattura. Tali versamenti andranno poi comunicati all’Agenzia delle Entrate con una comunicazione telematica che deve ancora essere approvata (molto probabilmente sarà simile al modello intra12 relativo all’acquisto dei beni intracomunitari). Se il prestatore è comunitario occorrerà effettuare la trasmissione telematica Intrastat alle dogane, con periodicità mensile o trimestrale, come nel caso precedente; unica eccezione alla trasmissione è relativa a quelle operazioni per le quali l’imposta non è dovuta in Italia. La dichiarazione iva annuale non è invece interessata dagli importi dell’autofattura in oggetto.
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Ente non commerciale senza partita iva. L’ente è considerato come consumatore privato e non dovrà eseguire alcun adempimento, in tal caso infatti la territorialità è individuata nel paese del prestatore dei servizi.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi effettuate all’estero, l’ente deve compilare i modelli intra/cessioni nei casi in cui il committente sia soggetto passivo in uno stato dell’Unione Europea (soggetto con partita iva).
In attesa dell’entrata in vigore delle nuove regole e dell’approvazione della modulistica è importante attrezzarsi per la trasmissione telematica, accreditandosi nel sito dell’Agenzia delle dogane, in quanto tale trasmissione sarà l’unica modalità consentita dal 01 gennaio 2010. La presentazione cartacea sarà consentita solo per i modelli intra del 2009 in scadenza nel 2010.
Qui il comunicato dell’Agenzia delle Dogane con le novità sulle dichiarazioni intra.
Donatello Ferrari
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