Dal sabato 17 settembre, giorno dell’entrata in vigore della legge di conversione (giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) della cosiddetta Manovra di Ferragosto (decreto legge 138/2011), l’Iva ordinaria passa dal 20% al 21%. La modifica in oggetto, prevista nel maxiemendamento, colpisce la maggior parte delle cessioni e delle prestazioni di servizi. Le aliquote ridotte del 4 e del 10% non subiranno in ogni caso modifiche.
Ci sono dei casi in cui la "vecchia" aliquota del 20% rimane ancora applicabile: a tal proposito bisogna guardare il momento di effettuazione dell’operazione (art. 6, dpr 633/1972). In particolare, si deve far riferimento:
- nel caso di beni mobili, alla data della consegna o della spedizione indicata nel documento di trasporto: ai ddt con data fino al 16 settembre seguirà fattura con Iva al 20%
- nel caso di beni immobili, alla data della stipulazione, che di regola coincide con il rogito
- nel caso di prestazione di servizi, alla data del pagamento del corrispettivo (o di emissione della fattura se antecedente al pagamento)
In caso di…
fattura anticipata o pagamento anticipato entro il 16 settembre: Iva al 20%
acconto entro il 16 settembre e saldo dal 17 settembre: fattura di acconto con 20% e quella di saldo con 21%
nota di accredito: segue l’aliquota della fattura originaria, quindi al 20% anche dopo il 17 settembre se la fattura originaria riporta Iva al 20%
prestazione di servizi: Iva al 21% se la prestazione viene pagata dal 17 settembre in poi. Se è stata emessa fattura anticipata fino al 16 settembre la stessa rimane al 20% senza rettifiche, indipendentemente dal momento del pagamento.
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grazie per le preziose, puntuali e necessarie informazioni.