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Esperti Uneba – I dati che le associazioni devono comunicare all’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato qui il modello per la comunicazione dei dati ai fini fiscali da parte degli enti associativi come richiesto dall’art.30 del dl 185/2008.

E’ un’ulteriore adempimento richiesto (dal decreto anticrisi) agli enti associativi per poteri usufruire delle agevolazioni previste dall’articolo 148 del Tuir, per le imposte dirette, e dell’articolo 4, comma 4, dpr 633/72 per quanto riguarda l’iva.

In ballo sono agevolazioni non di poco conto: l’esenzione dell’imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi associativi.

Quali esenzioni si possono ottenere

L’attuale testo dell’articolo 148 del TUIR prevede le seguenti condizioni per poter usufruire dell’esenzione:

1) inserimento negli statuti delle associazioni, redatti nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata delle seguenti clausole:

  • divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione (salvo obbligo di legge)

  • in caso di scioglimento dell’ente, obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità

  • disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi

  • obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario

  • eleggibilità libera degli organi amministrativi, sovranità assemblea dei soci, idonei criteri di convocazione delle assemblee e di pubblicità delle deliberazioni e dei bilanci

  • intrasmissibilità della quota o contributo associativo, salvo causa di morte, e non rivalutabilità della stessa

  • trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle comunicazione dei dati fiscali rilevanti

Chi deve comunicare i dati

Sono obbligati alla trasmissione della dichiarazione:

  • associazioni assistenziali

  • associazioni culturali

  • associazioni di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona

  • le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI che svolgono attività commerciale

  • le organizzazioni non governative costituite in forma associativa

  • le onlus (salvo l’esenzione che diremo dopo) costituite in forma associativa

  • le pro loco che non hanno optato per la l.398/91

  • le associazioni religiose, politiche, sindacali e di categoria

  • le organizzazioni di volontariato con attività commerciali diverse da quelle marginali (decreto ministeriale 25.05.1995). Sono marginali le seguenti attività:vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in occasione di sensibilizzazione verso i fini istituzionali dell’ente; attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario; attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; attività di prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali rivolte a non iscritti, soci o associati, verso pagamento di corrispettivo specifico che non ecceda il 50% dei costi di diretta imputazione.

Sono esclusi dall’adempimento dichiarativo, cioè non devono presentare la dichiarazione:

  • organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della l. 266/91 (onlus di diritto), purché non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali come definite dal decreto ministeriale 25.05.95

  • associazioni pro loco, se hanno optato per l’applicazione delle norme di cui alla l.398/91

  • associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni, che non svolgono attività commerciale

  • fondazioni

  • comitati

Termini di presentazione

Per gli enti già costituiti alla data del 29 novembre 2008 il modello deve essere presentato entro il 30 ottobre 2009. Per gli enti costituiti dopo il 29 novembre 2008 il modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione. Se il termine di 60 giorni scade prima del 30 ottobre 2009, il modello va presentato entro il 30 ottobre.

Il modello va nuovamente presentato, in caso di variazioni dei dati in precedenza comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

In caso di perdita dei requisiti qualificanti richiamati dalla normativa fiscale, il modello va presentato entro sessanta giorni.

Modalità di trasmissione

La trasmissione del modello avviene esclusivamente in via telematica e può essere eseguita direttamente oppure rivolgendosi ad intermediari (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, etc). Per la compilazione del modello va utilizzato il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Contenuto della comunicazione

Il modello si compone di 38 punti. Il legale rappresentante del’associazione che presenta la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, dovrà indicare una serie di informazioni dettagliate che spaziano dalle informazioni di carattere generale riferite all’intera gestione dell’associazione, all’inserimento all’interno dello statuto delle clausole previste dall’articolo 148 del Tuir e articolo 4 del Dpr 633/72, a quelle di carattere più specifico, come quelle riguardanti le diverse tipologie di entrata, con i relativi importi.

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