A pochi giorni dalla scadenza (2 novembre) del termine di presentazione della comunicazione dei dati sulle operazioni effettuate con paesi a fiscalità privilegiata l’Agenzia delle Entrate con la circolare 53/E del 21 ottobre, interviene per chiarire alcuni dubbi interpretativi della norma. L’adempimento riguarda anche gli enti non commerciali, per le operazioni relative all’eventuale attività commerciale svolta.
L’articolo 1 del decreto legge 40 del 25 marzo 2010 ha stabilito che i titolari di partita Iva devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi “black list”, di cui al decreto ministeriale del 4.05.99 e al decreto ministeriale del 21.11.01. Qui l’elenco dei paesi black list.
Ogni mese o ogni mesi?
L’adempimento decorre dal 1 luglio 2010 ed il relativo modello va presentato all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo (trimestrale o mensile) di riferimento.
La periodicità è trimestrale per i soggetti che negli ultimi 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi acquistati, ovvero beni o servizi ricevuti) non hanno superato il limite trimestrale di euro 50.000.La periodicità è mensile per i soggetti che non si trovano in queste condizioni.
La sanzione se non rispetti l’adempimento
In caso di mancata comunicazione delle operazioni, ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica il doppio della sanzione di cui all’art. 11, comma 1, decreto legislativo 471/97 (da € 516 a € 4.130) per ogni singola irregolarità, senza poter fruire del c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12, decreto legislativo 472/97: quindi uno stesso errore reiterato sconta tante sanzioni quante sono le ripetizioni dell’omissione/imprecisione effettuate.
Proroga dei termini
Il decreto ministeriale del 5 agosto 2010 ha prorogato la scadenza dei primi invii, portando il termine per l’invio delle operazioni effettuate dal 1 luglio al 30 settembre 2010 al 2 novembre 2010.
Cosa devono fare gli enti non commerciali
L’Agenzia delle Entrate nella circolare 53/E ha chiarito che per gli enti non commerciali che non hanno come oggetto principale o esclusivo lo svolgimento di un’attività commerciale “devono considerarsi escluse dalla comunicazione in commento le operazioni effettuate da tali organismi nell’ambito della propria sfera istituzionale”.
Per tali soggetti l’obbligo di comunicazione è limitato quindi ai dati relativi alle operazioni effettuate nell’ambito dell’attività commerciale o agricola esercitata dagli stessi, anche se svolta in via residuale.
L’Agenzia evidenzia poì che gli enti non commerciali si considerano soggetti passivi, in base all’art. 7-ter, comma 2, lett. b), del dpr 633/72, per le prestazioni di servizi ad essi rese anche nel caso in cui gli stessi agiscano nell’esercizio della propria attività istituzionale. Poiché tale disposizione ha valore soltanto per determinare la territorialità delle prestazioni di servizi, non sono soggette all’obbligo in esame le prestazioni di servizi riferibili all’attività istituzionale dell’ente.
In ogni caso sono esclusi dall’obbligo di comunicazione quegli enti che, effettuando solo operazioni esenti, hanno optato per la dispensa degli obblighi ex art. 36-bis del dpr 633/72. Gli stessi saranno invece obbligati a comunicare eventuali operazioni attive imponibili effettuate nei confronti di soggetti black list.
I chiarimenti della circolare 53 dell’Agenzia delle Entrate
Vanno comunicate telematicamente le seguenti operazioni:
- cessioni di beni, comprese le esportazioni
- prestazioni di servizi rese
- acquisti di beni, comprese le importazioni
- prestazioni di servizi ricevute
Sono soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni effettuate da un operatore nazionale nei confronti di una stabile organizzazione oppure di un rappresentante fiscale di un soggetto black list, nominati in un paese non black list (Italia compresa).
Con riferimento alla prima scadenza del 2 novembre i soggetti che presentano la documentazione con scadenza mensile dovranno presentare 3 comunicazioni relative rispettivamente a luglio, agosto e settembre.
Per determinare le operazioni da considerare nel periodo di riferimento al fine dell’inclusione delle stesse nella comunicazione, ferma restando la rilevanza della data di registrazione nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie, per le prestazioni per le quali non è obbligatoria la registrazione (prestazioni di servizi non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità e per le quali non vi è obbligo di emissione della fattura) assume rilevanza la data di registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, il momento del pagamento.
Software
Trovate qui il software necessario per la compilazione della comunicazione dei dati sulle operazioni effettuate con paesi a fiscalità privilegiata fornito dall’Agenzia delle Entrate.
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