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Esperti Uneba – Ecco cosa cambia con il “decreto antistupri”

Il Governo ha emanato il decreto legge n. 11 del 23.02.2009, chiamato “decreto antistupri” .

E’ utile, in proposito, conoscere quali sono i nuovi mezzi messi a disposizione sia alle forze dell’ordine che al singolo individuo che è o è stato vittima di una violenza, di atti persecutori o comunque di un sopruso.

Passiamo in rassegna alcune delle novità.

Il reato di stalking

Particolarmente innovativo nel decreto è l’introduzione del reato di “stalking” (articolo 612 bis del Codice penale, come introdotto dall’art. 7 del dl 11/09) contro gli atti persecutori, che prevede la possibilità di procedere penalmente, a querela di parte, nei confronti di coloro che tengono comportamenti anche solo persecutori verso le loro vittime. Si intendono atti persecutori che possono essere compiuti con ogni mezzo: anche il semplice, ma opprimente, sms, o le telefonate assillanti, i pedinamenti o quant’altro valga a rendere un semplice gesto un atto persecutorio.

Fino ad oggi infatti, anche se la vittima di tali atti presentava numerose denunce nei confronti del suo persecutore, non era possibile fare nulla fino a che tali comportamenti non sfociavano in atteggiamenti quanto meno minacciosi o violenti.

Intervento delle forze dell’ordine anche senza querela

Lo stesso decreto, inoltre, prevede la possibilità di intervento da parte delle forze dell’ordine anche quando la vittima di tali atti, ancora non abbia presentato formale querela. La persona offesa, infatti può semplicemente esporre i fatti al questore riservandosi di presentare la denuncia-querela entro i termini di legge (di norma 3 mesi dal giorno della conoscenza del fatto-reato), avanzando comunque richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta (art. 8 del decreto).

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

A tutela della vittima di tali atteggiamenti, è stata introdotta una nuova forma di misura cautelare ossia il “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (art. 282 ter del Codice di procedura penale, come introdotto dall’art.9 del dl 11/09) o in casi particolari anche dei prossimi congiunti/conviventi della persona offesa.

Numero verde 1522

Le forze dell’ordine, i presidi sanitari, le istituzioni pubbliche hanno l’obbligo di fornire alla vittima tutte le informazioni necessarie relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio. E’ stato inoltre istituito un numero verde nazionale, il 1522, presso il Dipartimento per le pari opportunità, a favore delle vittime degli atti persecutori. Il numero verde 1522 è attivo 24 ore su 24 per fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica.

Agevolazione per le spese legali

Altro aspetto innovativo, riguarda le spese di giustizia, poiché le vittime di reati di violenza possono essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge.

avv. Paola Turri

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