Con risoluzione n° 58 del 24 giugno 2010 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli enti non commerciali che determinano il reddito in maniera forfettaria possono continuare ad usufruire del regime contabile “super semplificato”, malgrado questo sia stato abrogato, per le persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo o di impresa, dalla legge 244/2007, con l’entrata in vigore del cosiddetto regime dei "minimi".
Ricordiamo che questo regime contabile prevede l’obbligo di:
- annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate in ciascun mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini IVA ovvero nell’apposito prospetto riepilogativo
- annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell’IVA l’importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando l’imposta detraibile nel relativo registro
- conservare la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi
Donatello Ferrari
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