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Esenzione Iva su vaccini e tamponi, aliquota 5% per apparecchiature sanitarie, 10% per le manutenzioni in casa di riposo

A cura della Commissione fiscale nazionale Uneba – Marco Petrillo

Con la Legge di Bilancio per il 2021 (L. 178/2020), ed in particolare con i commi 452 e 453 dell’articolo 1, è stato introdotto il regime di esenzione, con diritto alla detrazione, per le cessioni di vaccini, tamponi e dispositivi medico diagnostici per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19.

I beni elencati, invece, nell’articolo 124 D.L. 34/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono assoggettati ad Iva con aliquota del 5% (Si tratta di: Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e
Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo).

Infine, il tema delle manutenzioni resta agevolato come ribadito dalla risposta all’interpello n.20 dell’Agenzia delle Entrate del 8 gennaio 2021. Viene richiamato l’art. 127 duodecies della Tabella A, parte III, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’applicazione dell’Iva con aliquota agevolata del 10 per cento per le «prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica». E come tali posseduti e/o gestiti da enti pubblici quale IPAB, ASP, APSP e Comuni.

In merito alle manutenzioni straordinarie su immobili di altri enti e aziende si richiama l’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e prevede che sono soggetti ad Iva con aliquota agevolata del 10 per cento «le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Devono essere considerati tali gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso che costituiscono stabile residenze di collettività (orfanotrofi, case di riposo, ospizi, brefotrofi, …). L’aliquota agevolata del 10 per cento si applica anche alla manutenzione ordinaria, tenuto conto dei valori e dei conteggi da attribuire ai beni significati.

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