L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 96/E-2008 è intervenuta sulle modalità con cui effettuare le erogazioni liberali in modo che siano, a seconda dei casi, deducibili o detraibili.
L’art. 15, comma 1, lettera i-bis), del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), dispone che, per essere detraibili dall’Irpef, le erogazioni liberali (cioè le offerte in denaro) a favore delle onlus siano fatte:
- “tramite banca o ufficio postale”.
- “ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D. Lgs. 241/97” (cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni circolari e bancari).
- “e secondo ulteriori modalità che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze”.
Queste modalità, anche se non espressamente previste, trovano applicazione, come precisato con la circolare 39/E-2005 dell’Agenzia delle Entrare, anche per le erogazioni liberali effettuate come previsto della legge “Più dai e meno versi” (l.80/2005) (qui una sintesi).
Da ultimo, con risoluzione 133/E-2007 dell’Agenzia delle Entrate è stato chiarito che queste stesse modalità di versamento devono essere utilizzate anche per le erogazioni liberali detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera h), del Tuir.
Le istruzioni per la compilazione di 730 e Unico per i redditi del 2007 confermano che sono quelle elencate sopra le modalità per fare erogazioni liberali in modo da avere i benefici fiscali.
Donatello Ferrari
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