L’art. 1 comma 130 della l.244/07 (Finanziaria 2008) ha modificato le agevolazioni tributarie connesse alle cessioni gratuite nei confronti delle onlus. L’Agenzia delle Entrate, dal canto suo, ha fornito sul tema importanti chiarimenti, nella forma di interpretazioni autentiche.
Benefici fiscali per le cessioni gratuite
I benefici fiscali relativi alle cessioni gratuite di beni, che non siano prodotti farmaceutici o derrate alimentari, sono concessi dall’art. 13, comma 3 del D.Lgs. 460/97.
I benefici sono:
- ai fini dell’Iva: la cessione gratuita è del tutto assimilata alla distruzione di prodotti, garantendo in tal modo la piena deducibilità dell’Iva in acquisto per l’impresa che dona
- ai fini delle imposte sui redditi: i trasferimenti gratuiti in questione non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa; risultano quindi irrilevanti nel calcolo delle imposte sui redditi.
Cosa si può cedere gratuitamente accedendo ai benefici fiscali
Le cessioni gratuite oggetto di beneficio fiscale devono riguardare prodotti aventi imperfezioni, alterazioni, danni o vizi. Insomma condizioni per cui questi beni, pur potendo ancora essere impiegati in modo efficace, non possono più avere utilizzo commerciale.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzione 254 del 20/06/2008, che può essere agevolata anche la cessione gratuita di beni obsoleti, in quanto l’obsolescenza può rendere un bene non commercializzabile, nonostante si possa ancora utilizzare (il caso trattato riguardava la cessione gratuita a onlus di cellulari superati dal punto di vista tecnologico).
I beni oggetto della cessione devono essere qualificabili come non di lusso. Vanno quindi esclusi tutti i prodotti elencati nella tab. B allegata al dpr 633/72.
Accedono all’agevolazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Con la circolare 26/E del 26/03/08 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i beni eliminati dal circuito commerciale e ceduti gratuitamente alle onlus in nessun caso possono essere ceduti o commercializzati dall’ente beneficiario, bensì devono essere utilizzati nello svolgimento dell’attività istituzionale dello stesso.
Cosa deve fare chi dona
Questi gli adempimenti obbligatori:
- comunicazione mediante raccomandata a/r all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, almeno 5 giorni prima della singola cessione di beni. La comunicazione deve contenere: data ora del trasporto, luogo di destinazione, e l’ammontare complessivo di quanto ceduto, sulla base del prezzo di acquisto. Alternativamente a tale comunicazione è possibile dare l’informativa al comando della Guardia di Finanza competente, unitamente alla comunicazione ex art. 2, comma 2 dpr 441/97 per le operazioni che beneficiano dell’esenzione Iva. L’impresa è esonerata dalla comunicazione preventiva in caso di beni facilmente deperibili di modico valore o comunque quando il valore complessivo della cessione gratuita è inferiore a euro 5.164,57
- emissione di documento di trasporto numerato progressivamente, contenente data e incaricato del trasporto, generalità di chi dona e del beneficiario, nonché natura, quantità e qualità dei beni trasferiti
- annotazione, entro il 15 del mese successivo alla cessione, nei registri Iva o in apposito prospetto sostitutivo, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente per ciascun mese
Cosa deve fare chi riceve
Questi gli adempimenti:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti qualità e quantità dei beni ricevuti dal donante
- utilizzo diretto degli stessi nelle proprie attività istituzionali
Limite alle donazioni per cui si possono avere le agevolazioni fiscali
Le liberalità in natura devono essere contenute entro un limite massimo pari al 5% del reddito di impresa dichiarato.
Donatello Ferrari
4 Comments
Buongiorno,
Devo cessare l’attività di negozio di abbigliamento il 20/12/2015, ho in deposito e in Inventario 100.000 Euro di giacenze che dovrò cedere gratuitamente a una onlus. Poichè nessuna associazione riconosciuta ai sensi dell’art.28 della Legge 49/87 è stata disponibile a venire in sede per il ritiro, può, qualcuno , indicarmi altri soggetti che possano certificare la destinazione in modo che non venga gravato di ulteriori spese oltre a quelli della gratuita cessione?
Per le le comunicazioni all’A. delle Entrate e alla G.F. devo allegare dettagliato verbale della merce che sarà ceduta tipo D.d.T.? Grazie per la risposta.
CARMINE
Buongiorno,
non abbiamo mai affrontato un problema del genere e non abbiamo competenza in materia.
Mi spiace!
Buongiorno, un medico che cessa l’attività vorrebbe cedere gratuitamente ad una ONLUS le apparecchiature mediche utilizzate per la professione. Si tratta di macchinari in ottimo stato di manutenzione e perfettamente funzionanti, anche se il loro valore commerciale, in origine intorno ai 50.000 euro, è ovviamente svalutato a causa dell’utilizzo e del tempo trascorso dall’acquisto (circa 15 anni). Possono essere ceduti con la procedura sopra indicata: Comunicazione Ag. Entrate e G.F., D.D.T. e dichiarazione del rivcevente o è necessario un atto notarile? Grazie.
Buongiorno
sono comproprietaria di un terreno con annesso un rudere,vorrei donare la mia quota!La accettate?Cosa devo fare?