Con sentenza n. 6017/2009, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che è legittimato a rifiutare l’assunzione un datore di lavoro (che si vedrebbe obbligato all’assunzione di un lavoratore disabile) se il disabile è privo di precedente addestramento o tirocinio, come previsto dalla l.68/99.
Questo perché, spiega la Cassazione, la nuova legge vuole considerare il disabile una risorsa e non un peso e far sì che il suo operato “sia utile all’impresa e che nello stesso tempo, per consentire l’espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità”. La nuova legge, spiega la Cassazione, introduce “un sistema che non vede nel disabile un soggetto avente diritto ad un posto in virtù di un intervento meramente assistenziale dello Stato, che sia volto ad addossare alle imprese la responsabilità finale della doverosa tutela di alcuni cittadini, ma che in un’ ottica diversa individui nel disabile una risorsa per la stessa impresa assicurandogli nello stesso tempo una giusta collocazione in azienda funzionalizzata, nel pieno rispetto della sua personalità, ad attestarne le sue capacità professionali e la effettiva utilità delle sue prestazioni lavorative”.
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