Il decreto legge 127 del 21 settembre 2021 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

All’articolo 3, comma 1 si legge

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre  2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, (…) a chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attivita’ e’ svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19

Al comma 2

la disposizione di cui al comma 1 si applica altresi’ a tuttii soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

E i controlli?

Al comma 5

I datori di lavoro (privati) definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita’ operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita’ indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

Il decreto legge è in vigore dal 22 settembre. Come tutti i decreti legge, è in vigore per 60 giorni, e entro quella data deve essere convertito in legge: il Parlamento può anche modificarlo.